stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  18-12-1942

Art. 11



Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.