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LEGGE 29 giugno 1940, n. 802

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (040U0802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/1947)
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Testo in vigore dal:  30-7-1940

Art. 3



Per il pagamento dei lavori o servizi di cui all'art. 2 della presente legge il Provveditorato generale dello Stato e le altre Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a consentire, a favore dell'istituto Poligrafico dello Stato, anticipazioni rateali entro i limiti di nove decimi della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza al lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto che l'Istituto dovrà presentare.

Nel decreto di approvazione di ogni convenzione sarà determinata la rateazione delle anticipazioni.