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LEGGE 29 giugno 1940, n. 802

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (040U0802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/1947)
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Testo in vigore dal:  30-7-1940 al: 7-10-1947
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Art. 1



L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, è sostituito come segue:

«Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso.

b) con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori però alle lire 2000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato;

c) con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.

«I fabbisogni preventivi di cui alle lettere a) e c) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

«Il pagamento delle spese predette potrà essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice-consegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese così approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796».