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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (039U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2005)
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Testo in vigore dal:  18-6-1952
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Art. 12



I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo 10 anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di Casse di assistenza, di Casse mutue di malattia o di altre Istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'Ente.

La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le Istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione può retrodatarsi alla data di assunzione presso le Istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno.
((4))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610))
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "È abolito il termine di un anno, previsto dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 20, primo comma e dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 19, primo comma e dall'art. 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, e dall'art. 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facoltà predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare".