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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Riordinamento dell'istruzione media tecnica. (031U0889)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1973)
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Testo in vigore dal:  1-8-1931

Art. 22



Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono istituiti con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze e con quelli degli altri Dicasteri eventualmente interessati, previo parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, quando l'istituzione sia necessaria in relazione alle esigenze dell'economia locale e quando, a norma degli articoli seguenti, siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento alla scuola od istituto.

Col decreto Reale predetto sono approvati lo statuto della scuola od istituto e le tabelle organiche ad esso annesse, e sono determinati gli oneri che lo Stato, gli enti ed i privati si assumono per provvedere alla istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti, secondo le condizioni previste dagli articoli seguenti.

Le scuole e gli istituti predetti, quando non rispondano più ai fini della loro istituzione, debbono essere soppressi.

I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola od istituto soppresso vengono destinati all'incremento di altri istituti d'istruzione tecnica esistenti, all'istituzione di nuovi o altrimenti utilizzati per i fini dell'istruzione tecnica.