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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1929
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 806 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/07/1931.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2026)
Testo in vigore dal:  31-12-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 20



ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507
(13)
((14))
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 101, comma 2, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 20 "limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'abrogazione dell'art. 20 "limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi»", disposta dall'art. 101, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.