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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630

Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli. (027U1630)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1931)
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Testo in vigore dal:  11-9-1931
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Art. 3



È fatto obbligo alle Provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli già esistenti ed efficienti.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 2 luglio 1931, n. 1010, convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1932, n. 41, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La custodia dei campi di fortuna è affidata al Ministero dell'aeronautica in deroga all'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1630".