stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. (027U1188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-8-1927

Art. 1



Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.