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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. (027U1188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-8-1927
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nessuna denominazione puo'  essere  attribuita  a  nuove  strade  e
piazze  pubbliche  senza  l'autorizzazione   del   prefetto   o   del
sottoprefetto, udito il parere  della  Regia  deputazione  di  storia
patria, o, dove questa manchi, della Societa'  storica  del  luogo  o
della regione.