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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  16-6-1976
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Art. 50

((I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto))
.
((47))


Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.

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AGGIORNAMENTO (47)

La L. 10 maggio 1976, n. 334 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge".