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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal: 22-3-1913
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I notari sono ufficiali pubblici istituiti per  ricevere  gli  atti
tra vivi  e  di  ultima  volonta',  attribuire  loro  pubblica  fede,
conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i  certificati  e  gli
estratti. 
 
  Ai notai e' concessa anche la facolta' di: 
 
    1° sottoscrivere e presentare ricorsi  relativi  agli  affari  di
volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a  ciascuno  di
essi affidate dalle parti; 
 
    2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e
commerciale; 
 
    3° ricevere le dichiarazioni  di  accettazione  di  eredita'  col
beneficio dell'inventario di cui nell'art.  955  del  Codice  civile,
nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio,  a  mente
dell'articolo 9 del Codice di commercio. 
 
  Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se  non  dal
giorno in cui verranno trascritti negli  appositi  registri  all'uopo
tenuti nelle cancellerie giudiziarie; 
 
    4°   procedere,   in   seguito   a   delegazione   dell'autorita'
giudiziaria, 
 
    a) all'apposizione e rimozione  dei  sigilli  nei  casi  previsti
dalle leggi civili e commerciali; 
 
    b) agli inventari in materia civile  e  commerciale,  ai  termini
dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che  il  pretore,
sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare  il
cancelliere; 
 
    c)  agl'incanti  e  alle  divisioni  giudiziali  ed  a  tutte  le
operazioni all'uopo necessarie; 
 
    5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed  agli  altri
assegnatari dello Stato, giusta  l'art.  402  del  regolamento  sulla
contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074. 
 
  I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni  loro  deferite
dalle leggi.