LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2007
aggiornamenti all'articolo
 
                          Art. 158-septies. 
 
  ((1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione,  se  sono
richieste prima dell'apertura del  procedimento  o  nel  corso  dello
stesso, fino a quando la decisione della Commissione non e'  divenuta
definitiva. 
 
  2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte  d'appello  od  alla
Corte di cassazione, per 1'adozione di tali misure e'  competente  la
Corte d'appello. 
 
  3. Le misure cautelari possono essere disposte anche  nei  casi  di
sospensione del procedimento  disciplinare,  ai  sensi  dell'articolo
158-sexies, commi 2 e 4)). 
                                                               ((65)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art.  54,  comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37,  38,  39,  40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e  52  si  applicano  ai  procedimenti
disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".