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LEGGE 2 luglio 1912, n. 670

Che porta disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario. (012U0670)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-7-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'anno giudiziario comincia al 5 di novembre.

L'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario avrà luogo nella prima udienza successiva al giorno 5 di novembre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Finocchiaro-Aprile.

Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.