stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 luglio 1912, n. 670

Che porta disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario. (012U0670)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 19-7-1912
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'anno giudiziario comincia al 5 di novembre. 
 
  L'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello  per
l'inaugurazione dell'anno giudiziario avra' luogo nella prima udienza
successiva al giorno 5 di novembre. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 2 luglio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Finocchiaro-Aprile. 
 
  Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.