stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 marzo 1907, n. 116

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficenze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 (007U0116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))