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LEGGE 24 marzo 1907, n. 116

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, e integrazione provvisoria delle deficenze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 (007U0116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1



Dal 1° gennaio 1907 i Comuni sono esonerati dalle spese poste a loro carico per le sedi dei tribunali, delle Corti di assise e delle preture e per l'indennità di alloggio ai pretori, e le Provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti.
Quest'ultima esenzione è vincolata alla condizione che le Provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici e alloggi.

Dal 1° luglio 1908 sarà assunta per metà dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quella posta a carico delle Provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali.

Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.