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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal:  10-8-1895

Art. 1



È convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, costituente l'allegato A, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonché al regime fiscale delle fabbriche di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi di origine nazionale e sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Col giorno in cui entrerà in vigore la presente legge cesserà di aver effetto il decreto sopradetto in quanto esso sia modificato dalle disposizioni della legge stessa.