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LEGGE 5 maggio 1891, n. 210

Che stabilisce in 508 il numero dei collegi elettorali politici per tutto il Regno eleggendo ciascun collegio un deputato. (091U0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))