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LEGGE 5 maggio 1891, n. 210

Che stabilisce in 508 il numero dei collegi elettorali politici per tutto il Regno eleggendo ciascun collegio un deputato. (091U0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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