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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
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Testo in vigore dal:  15-1-1870
aggiornamenti all'articolo

Art. 70



Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800, cesseranno col 1° gennaio
1870.

I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi.

Il Presidente della Corte proporrà al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 31 dicembre 1869, n. 5413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'articolo 70 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, è posto in vigore a partire dal 1° gennaio 1870".