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LEGGE 27 marzo 1862, n. 516

Attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 e della legge sull'Ordinamento giudiziario del 13 novembre detto anno, sulla oralità e sulla pubblicità dei giudizi civili, e sopra altre modificazioni della procedura civile in Lombardia. (062U0516)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-4-1862 al: 15-12-2009
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Art. 1



Con tutto il giorno 30 del mese di giugno 1862 cesserà la sospensione dell'esecuzione del Codice di procedura penale nelle provincie lombarde, ordinata col decreto del 20 novembre 1859, numero
3788.

Nel medesimo giorno cesserà pure la sospensione ordinata con lo stesso decreto dell'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, numero 3781, e di quella sugli stipendi della magistratura del 20 novembre 1859, numero 3782, le quali vi saranno eseguite con le modificazioni portate dalla presente legge.