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LEGGE 27 marzo 1862, n. 516

Attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 e della legge sull'Ordinamento giudiziario del 13 novembre detto anno, sulla oralità e sulla pubblicità dei giudizi civili, e sopra altre modificazioni della procedura civile in Lombardia. (062U0516)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-4-1862
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Con tutto il  giorno  30  del  mese  di  giugno  1862  cessera'  la
sospensione dell'esecuzione del  Codice  di  procedura  penale  nelle
provincie lombarde, ordinata col decreto del 20 novembre 1859, numero
3788. 
 
  Nel medesimo giorno cessera' pure la sospensione  ordinata  con  lo
stesso   decreto   dell'esecuzione   della   legge   sull'ordinamento
giudiziario del 13 novembre 1859, numero  3781,  e  di  quella  sugli
stipendi della magistratura del 20 novembre  1859,  numero  3782,  le
quali vi saranno eseguite con le modificazioni portate dalla presente
legge.