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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40

Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. (23G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023
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Testo in vigore dal:  5-5-2023

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Visto l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché allo smaltimento dei rifiuti» che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 che attua la disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e, in particolare, l'allegato 1 che individua i raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i RAEE;
Vista la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e in particolare l'allegato II che elenca in modo indicativo le AEE;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici siano conferiti ai centri di raccolta nel raggruppamento n. 4 dell'allegato 1 del regolamento n. 185 del 2007;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi contenute si applichino a tutte le AEE come classificate nelle categorie del suo Allegato III e elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire da tale data, l'allegato II del citato decreto, sia sostituito dall'allegato IV dello stesso;
Ritenuta, pertanto, la necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell'11 maggio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2023

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2023 Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione

ecologica, registrazione n. 1164

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 35:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;";
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)";
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica".
3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O.:
«Art. 13 (Obblighi di informazione). - (Omissis)
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 (Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2007, n. 257:
«Allegato 1
(art. 9, comma 3 e art. 10 comma 2, lettere a e h)
Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.
Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.».
- La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), è pubblicata nella G.U.C.E. del 24 luglio 2012, n. L 197.
- Si riporta il testo dell'allegato II, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O.:
«Allegato II (Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I)
1. Grandi elettrodomestici
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione
1.2 Frigoriferi
1.3 Congelatori
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti 1.5 Lavatrici
1.6 Asciugatrici
1.7 Lavastoviglie
1.8 Apparecchi di cottura
1.9 Stufe elettriche
1.10 Piastre riscaldanti elettriche
1.11 Forni a microonde
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento
1.14 Radiatori elettrici
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
1.16 Ventilatori elettrici
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento
2. Piccoli elettrodomestici
2.1 Aspirapolvere
2.2 Scope meccaniche
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
2.6 Tostapane
2.7 Friggitrici
2.8 Frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
2.9 Coltelli elettrici
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
2.12 Bilance
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
3.1. Trattamento dati centralizzato:
3.1.1. Mainframe
3.1.2 Minicomputer
3.1.3. Stampanti
3.2. Informatica individuale:
3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
3.2.3. Notebook
3.2.4 Agende elettroniche
3.2.5. Stampanti
3.2.6 Copiatrici
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
3.2.9 Terminali e sistemi utenti
3.2.10 Fax
3.2.11 Telex
3.2.12 Telefoni
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento
3.2.14 Telefoni senza filo
3.2.15 telefoni cellulari
3.2.16 Segreterie telefoniche
e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
4.1 Apparecchi radio
4.2 Apparecchi televisivi
4.3 Videocamere
4.4 Videoregistratori
4.5 Registratori hi-fi
4.6 Amplificatori audio
4.7 Strumenti musicali
4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
4.9 Pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni
5.2 Tubi fluorescenti
5.3 Lampade fluorescenti compatte
5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
6.1 Trapani
6.2 Seghe
6.3 Macchine per cucire
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo.
7.2 Console di videogiochi portatili
7.3 Videogiochi
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
7.6 Macchine a gettoni
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
8.1 Apparecchi di radioterapia
8.2 Apparecchi di cardiologia
8.3 Apparecchi di dialisi
8.4 Ventilatori polmonari
8.5 Apparecchi di medicina nucleare
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
8.7 Analizzatori
8.8 Congelatori
8.9 Test di fecondazione
8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
9.1 Rivelatori di fumo
9.2 Regolatori di calore
9.3 Termostati
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo)
10. Distributori automatici
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di:
a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
b) di prodotti solidi
10.2 Distributori automatici di denaro contante
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera qq), e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - (Omissis)
qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.
(Omissis).».
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - (Omissis)
b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'allegato III e IV, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Allegato III (Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1 , lettera b).
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm 2
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).».
«Allegato IV (Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
1.1 Frigoriferi
1.2 congelatori
1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,
1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, 1.5 radiatori a olio
1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
2.1 Schermi
2.2 televisori
2.3 cornici digitali LCD
2.4 monitor,
2.5 laptop, notebook.
3. Lampade
3.1 Tubi fluorescenti
3.2 lampade fluorescenti compatte
3.3 lampade fluorescenti
3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
3.5 LED.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni
4.1 Lavatrici
4.2 asciugatrici
4.3 lavastoviglie
4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
4.5 lampadari
4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,
4.7 mainframe
4.6 grandi stampanti
4.9 grandi copiatrici
4.10 grandi macchine a gettoni
4.11 grandi dispositivi medici
4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro
4.14 pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni
5.1 Aspirapolvere
5.2 scope meccaniche
5.3 macchine per cucire
5.4 lampadari
5.5 forni a microonde
5.6 ventilatori elettrici
5.7 ferri da stiro
5.8 tostapane
5.9 coltelli elettrici
5.10 bollitori elettrici
5.11 sveglie e orologi
5.12 rasoi elettrici
5.13 bilance
5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
5.15 calcolatrici
5.16 apparecchi radio
5.17 videocamere, videoregistratori
5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19 giocattoli elettrici ed elettronici
5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,
5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
6.1 Telefoni cellulari
6.2 navigatori satellitari (GPS),
6.3 calcolatrici tascabili
6.4 router
6.5 PC
6.6 stampanti
6.7 telefoni.».

Note all'art. 1:
- L'Allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, è riportato nelle note alle premesse.