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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2014)
Testo in vigore dal:  12-4-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

(Obblighi di informazione)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))
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