DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 07/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
al: 30-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 77 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
  1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti  o  di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il  criterio
dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  la  valutazione  delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico e'  affidata  ad  una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto. 
  2. La commissione e' costituta da un numero dispari di  commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e  ((di
regola,  lavora))  a   distanza   con   procedure   telematiche   che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
  3. I commissari sono  scelti  fra  gli  esperti  iscritti  all'Albo
istituito presso l'ANAC  di  cui  all'articolo  78  e,  nel  caso  di
procedure di aggiudicazione  svolte  da  CONSIP  S.p.a,  INVITALIA  -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo
d'impresa  S.p.a.  e  dai  soggetti  aggregatori  regionali  di   cui
all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti
iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo,  non  appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in  numero
sufficiente,  anche  tra  gli  esperti  della  sezione  speciale  che
prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se  il
numero risulti ancora  insufficiente,  ricorrendo  anche  agli  altri
esperti iscritti all'Albo al di fuori della  sezione  speciale.  Essi
sono  individuati  dalle  stazioni   appaltanti   mediante   pubblico
sorteggio da una lista  di  candidati  costituita  da  un  numero  di
nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare
e comunque nel rispetto del principio di  rotazione.  Tale  lista  e'
comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante,  entro  cinque  giorni
dalla richiesta della stazione  appaltante.  La  stazione  appaltante
puo', in caso  di  affidamento  di  contratti  per  i  servizi  e  le
forniture di importo inferiore alle soglie di  cui  all'articolo  35,
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o  per  quelli
che  non  presentano  particolare   complessita',   nominare   alcuni
componenti  interni  alla  stazione  appaltante,  nel  rispetto   del
principio di rotazione, escluso il Presidente.  Sono  considerate  di
non  particolare  complessita'   le   procedure   svolte   attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In
caso di affidamento di contratti per i  servizi  e  le  forniture  di
elevato contenuto scientifico tecnologico  o  innovativo,  effettuati
nell'ambito di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  l'ANAC,  previa
richiesta e confronto con la stazione appaltante  sulla  specificita'
dei  profili,  puo'  selezionare  i  componenti   delle   commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti  interni  alla  medesima  stazione
appaltante. (12) ((29)) 
  4. I  commissari  non  devono  aver  svolto  ne'  possono  svolgere
alcun'altra   funzione   o   incarico   tecnico   o    amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  La  nomina
del  RUP  a  membro  delle  commissioni  di  gara  e'  valutata   con
riferimento alla singola procedura. 
  5.  Coloro  che,  nel  biennio  antecedente   all'indizione   della
procedura di aggiudicazione,  hanno  ricoperto  cariche  di  pubblico
amministratore, non possono essere  nominati  commissari  giudicatori
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni  presso  le
quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 
  6. Si applicano ai commissari  e  ai  segretari  delle  commissioni
l'articolo  35-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.
165,l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche'  l'articolo
42 del presente codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi
di commissario coloro che, in qualita' di  membri  delle  commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave  accertati  in
sede giurisdizionale con sentenza non  sospesa,  all'approvazione  di
atti dichiarati illegittimi. 
  7. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della  commissione
devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la
presentazione delle offerte. 
  8. Il Presidente  della  commissione  giudicatrice  e'  individuato
dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. 
  9.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,   i   commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  l'inesistenza  delle  cause  di
incompatibilita' e di astensione di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le
stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico,  accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a  componente  della
commissione giudicatrice di cui ai  commi  4,  5  e  6  del  presente
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
e all'articolo 42  del  presente  codice.  La  sussistenza  di  cause
ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati  devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante  all'ANAC
ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo  e  della
comunicazione di un nuovo esperto. 
  10. Le spese relative alla commissione  sono  inserite  nel  quadro
economico dell'intervento tra le somme a disposizione della  stazione
appaltante. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo  e  il
compenso  massimo  per  i  commissari.  I  dipendenti  pubblici  sono
gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun  compenso,
se appartenenti alla stazione appaltante. 
  11. In caso di rinnovo del  procedimento  di  gara,  a  seguito  di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da  un  vizio  nella
composizione della commissione. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56. 
  13.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  procedure   di
aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli
enti  aggiudicatori  che  non  siano  amministrazioni  aggiudicatrici
quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115  a
121. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
c)) che "Al  fine  di  rilanciare  gli  investimenti  pubblici  e  di
facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione  delle  opere
pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui
si indice la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle
norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non
trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50: 
  [...] c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo  di  scegliere  i
commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna
stazione appaltante". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.
77, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Al  fine  di
rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare  l'apertura  dei
cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure
per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la  procedura  di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  per  le  procedure  in
relazione alle quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti  a  presentare  le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e  comunque
nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione  europea,
in particolare delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al
30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
  [...] c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo  di  scegliere  i
commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna
stazione appaltante".