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LEGGE 27 giugno 1907, n. 386

Riguardante il Consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti. (007U0386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-7-1907 al: 27-2-1924
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Art. 1



La tutela degli interessi archeologici e artistici è esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'istruzione, per mezzo dei seguenti uffici;

1° soprintendenze ai monumenti;

2º soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici;

3º soprintendenze alle gallerie, ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte.