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LEGGE 27 giugno 1907, n. 386

Riguardante il Consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti. (007U0386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-7-1907
al: 27-2-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tutela degli interessi archeologici e artistici  e'  esercitata,
sotto la direzione  del  Ministero  dell'istruzione,  per  mezzo  dei
seguenti uffici; 
 
    1° soprintendenze ai monumenti; 
 
    2º soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici; 
 
    3º soprintendenze alle gallerie, ai musei medievali e  moderni  e
agli oggetti d'arte.