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REGIO DECRETO 5 gennaio 1890, n. 6598

Che stabilisce il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. (090U6598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1890 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA,
e degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia
GENERALE GRAN MASTRO
Visto il Nostro decreto magistrale in data 3 dicembre 1885, n. 3567, col quale fu determinato il numero delle onorificenze cavalleresche che si possono conferire ogni anno;
Visto il Regio decreto in data 4 settembre 1887, n. 4936, col quale è stato istituito l'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti i Regi decreti in data 26 dicembre 1877, n. 4912 e 18 marzo 1889, n. 5988, coi quali fu istituito il Ministero del Tesoro e ne sono state determinate le attribuzioni;
Visto il Regio decreto in data 10 marzo 1889, n. 5973, col quale fu istituito il Ministero delle Poste e dei Telegrafi;
Sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Nostro Primo Segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di

Nostro moto-proprio e in virtù della Regia Nostra prerogativa, e autorità magistrale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

NELL'ORDINE MAURIZIANO

Pei cavalieri di Gran Croce, il numero di tre;

Pei grandi uffiziali, il numero di sei;

Pei commendatori, il numero di trenta;

Per uffiziali, il numero di centoventotto;

Pei cavalieri il numero di trecentocinquanta;

NELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Pei cavalieri di Gran Croce, il numero di dodici;

Pei grandi uffiziali, il numero di quaranta;

Pei commendatori, il numero di centocinquanta;

Per uffiziali, il numero di trecento;

Pei cavalieri, il numero di milleseicento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra la Presidenza e i vari Ministeri.

Non sono comprese in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del moto-proprio, e quelle relative ai grandi uffiziali dello Stato, ai funzionari collocati a riposo, ed a personaggi esteri.