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REGIO DECRETO 5 gennaio 1890, n. 6598

Che stabilisce il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. (090U6598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1890
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA, 
 
  e degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia 
 
                        GENERALE GRAN MASTRO 
 
  Visto il Nostro decreto magistrale in  data  3  dicembre  1885,  n.
3567,  col  quale  fu  determinato  il  numero   delle   onorificenze
cavalleresche che si possono conferire ogni anno; 
 
  Visto il Regio decreto in data 4 settembre 1887, n. 4936, col quale
e' stato istituito  l'Ufficio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
  Visti i Regi decreti in data 26 dicembre 1877, n. 4912 e  18  marzo
1889, n. 5988, coi quali fu istituito il Ministero del  Tesoro  e  ne
sono state determinate le attribuzioni; 
 
  Visto il Regio decreto in data 10 marzo 1889, n. 5973, col quale fu
istituito il Ministero delle Poste e dei Telegrafi; 
 
  Sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Nostro  Primo
Segretario del Gran  Magistero  dell'Ordine  Mauriziano,  Cancelliere
dell'Ordine della Corona d'Italia; 
 
  Di Nostro moto-proprio e in virtu' della Regia Nostra  prerogativa,
e autorita' magistrale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero delle nomine che potranno farsi ogni  anno  nelle  cinque
classi dei decorati degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro  e  della
Corona d'Italia sara' il seguente: 
 
                       NELL'ORDINE MAURIZIANO 
 
    Pei cavalieri di Gran Croce, il numero di tre; 
 
    Pei grandi uffiziali, il numero di sei; 
 
    Pei commendatori, il numero di trenta; 
 
    Per uffiziali, il numero di centoventotto; 
 
    Pei cavalieri il numero di trecentocinquanta; 
 
                  NELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA 
 
    Pei cavalieri di Gran Croce, il numero di dodici; 
 
    Pei grandi uffiziali, il numero di quaranta; 
 
    Pei commendatori, il numero di centocinquanta; 
 
    Per uffiziali, il numero di trecento; 
 
    Pei cavalieri, il numero di milleseicento. 
 
  Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' annualmente ad
una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo
fra la Presidenza e i vari Ministeri. 
 
  Non sono comprese in questi numeri le concessioni che fosse  Nostra
volonta' di fare nella forma del moto-proprio, e quelle  relative  ai
grandi uffiziali dello Stato, ai funzionari collocati a riposo, ed  a
personaggi esteri.