DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 2-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 34 
                 (Limiti all'attribuzione del nome) 
 
   1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente,
di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come  nome,  nomi
ridicoli o vergognosi. 
   2. I  nomi  stranieri  che  sono  imposti  ai  bambini  aventi  la
cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto
italiano, con la estensione alle lettere: J,  K,  X,  Y,  W  e,  dove
possibile, anche con i segni diacritici  propri  dell'alfabeto  della
lingua di origine del nome. 
   3. Ai figli di cui non sono  conosciuti  i  genitori  non  possono
essere imposti  nomi  o  cognomi  che  facciano  intendere  l'origine
naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti  a  famiglie
particolarmente conosciute nel luogo in  cui  l'atto  di  nascita  e'
formato. 
   4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione
del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione  delle  indicazioni
del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte  del  divieto,
e, se il dichiarante persiste nella  sua  determinazione,  riceve  la
dichiarazione,  forma  l'atto   di   nascita   e,   informandone   il
dichiarante, ne  da'  immediatamente  notizia  al  procuratore  della
Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. 
                                                            (7) ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  8  novembre  -  21  dicembre
2016, n. 286 (in G.U. 1ª  s.s.  28/12/2016,  n.  52),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile  dagli  artt.
237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio  decreto
9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e  33  e  34
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,  n.  127),  nella
parte  in  cui  non  consente  ai  coniugi,  di  comune  accordo,  di
trasmettere ai figli, al momento  della  nascita,  anche  il  cognome
materno". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31  maggio  2022,
n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22),  ha  dichiarato  "in  via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale),   l'illegittimita'   costituzionale   della    norma
desumibile dagli artt. 262, primo comma, e  299,  terzo  comma,  cod.
civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983,  n.  184  (Diritto  del
minore ad una famiglia) e 34 del  d.P.R.  3  novembre  2000,  n.  396
(Regolamento per la revisione e la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il  figlio  nato
nel matrimonio assume il cognome del padre, anziche' prevedere che il
figlio assume  i  cognomi  dei  genitori,  nell'ordine  dai  medesimi
concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita,  per  attribuire  il
cognome di uno di loro soltanto".