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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2024)
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Testo in vigore dal: 11-2-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione, 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281; 
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000; 
  Acquisito il parere della competente Commissione della  Camera  del
deputati; 
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente commissione parlamentare del Senato della  Repubblica,  ai
sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e'
decorso in data 11  agosto  2000  senza  la  pronuncia  del  predetto
parere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 ottobre 2000; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del
Ministro dell'interno; 
 
 
                    EMANA il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
               Ufficio ed ufficiale dello stato civile 
 
  1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile. 
  2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce  a
norma di legge, e' ufficiale dello stato civile. 
  3. Le funzioni di  ufficiale  dello  stato  civile  possono  essere
delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso  di  esigenze
straordinarie e  temporalmente  limitate,  a  tempo  determinato  del
comune, previo superamento di apposito corso, o al  presidente  della
circoscrizione ovvero ad un  consigliere  comunale  che  esercita  le
funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o  al  segretario  comunale.
Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della  legge
5 febbraio 1992, n. 91, ((...)) per la  celebrazione  del  matrimonio
((e per la costituzione delle unioni civili  di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n. 76)), le funzioni di  ufficiale  dello  stato  civile
possono essere delegate anche a uno o piu'  consiglieri  o  assessori
comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione
a consigliere comunale.