LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

note: Entrata in vigore della legge: 18-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 7-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
               Disposizioni in materia di stato civile
                   e di certificazione anagrafica

  1.  L'articolo  70  del  regio  decreto  9 luglio 1939, n. 1238, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da
uno  dei  genitori,  da  un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dalla  ostetrica  o  da  altra  persona  che  ha  assistito al parto,
rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
2.  La  dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il
comune  nel  cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni,
presso  la  direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in
cui  e'  avvenuta  la  nascita.  In tale ultimo caso e' trasmessa dal
direttore  sanitario  all'ufficiale  di  stato  civile competente nei
dieci  giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di comunicazione telematici.
3.  I  genitori,  o  uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro
dieci  giorni  dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
Nel  caso  in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso  accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune  di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e'
resa  la  dichiarazione  deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta
nascita  presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione.
Ove  la  nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e'
necessario  produrre  una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento  di  attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
  2.  L'articolo  195  del  regio  decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  195.  -  1.  I certificati e gli estratti di stato civile sono
validi in tutto il territorio della Repubblica".
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
  5.  I  comuni  favoriscono,  per  mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione  di  dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello
stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o
esercenti   di   pubblici   servizi,   garantendo   il  diritto  alla
riservatezza  delle  persone.  La  trasmissione di dati puo' avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
  6.  Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28
dicembre  1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente:
"1-bis.  La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1
puo'  essere  trasmessa  e rilasciata in forma telematica anche al di
fuori del territorio del comune competente".
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
  8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
  richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono essere
apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini.
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
  11.  E'  abrogata  la  lettera  f)  dell'articolo  3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
  11-bis.  Il  terzo  comma  dell'articolo 17 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, e' abrogato.
  11-ter.  Nell'articolo  3  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere
indicata la data di scadenza".
  12.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e
la  semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile di cui al
regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,  sulla  base dei seguenti
criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono
   tra   uffici   di   diverse   amministrazioni   o  della  medesima
   amministrazione;
c) eliminazione,   riduzione   e  semplificazione  degli  adempimenti
   richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione  delle  competenze e dei procedimenti degli organi della
   giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione  uniforme  dei  procedimenti  dello stesso tipo che si
   svolgono  presso  diverse  amministrazioni o presso diversi uffici
   della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
   dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche
   riunendo  in  una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli
   la  conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di
   rango  diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
   restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
  13.  Sullo  schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari   si   esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione.  Decorso  tale  termine  il  decreto  e'  emanato anche in
mancanza  del  parere  ed  entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  14.  Dalla  data  di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui  al  comma  12  sono  abrogate  le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esse incompatibili.
  15.  I  comuni  che  non  versino  nelle situazioni strutturalmente
deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
la  soppressione  dei  diritti  di segreteria da corrispondere per il
rilascio  degli  atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10,  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto
fisso  previsto  dal  comma  12-ter  del  citato articolo 10. Possono
inoltre  prevedere  la  soppressione  o riduzione di diritti, tasse o
contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti  amministrativi,  quando  i  relativi  proventi  sono  destinati
esclusivamente  a  vantaggio  dell'ente  locale, o limitatamente alla
quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.