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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1993, n. 362

Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi.

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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-10-1993

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Viste la delibera del 2 luglio 1983, con cui il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, ha approvato un testo di adeguamento della tariffa professionale della categoria, e la delibera del 30 settembre 1991, con cui il medesimo consiglio - tenuto conto delle modifiche concordate con i competenti organi della categoria e dei rilievi del Ministero della sanità - ha approvato un nuovo testo di adeguamento della tariffa stessa;
Ritenuta la necessità di emanare un regolamento di aggiornamento degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese relativamente alle prestazioni professionali dei biologi;
Visti i pareri espressi il 30 luglio 1991 dal Ministero della sanità ed il 18 novembre 1991 dal Comitato interministeriale dei prezzi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7/66.2/3764 del 30 luglio 1993);
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I

DISPOSIZIONI

COMUNI AGLI ONORARI INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE

Art. 1

1. Il presente regolamento e le relative tabelle, che ne fanno parte integrante, determinano gli onorari, le indennità e i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali degli iscritti all'albo professionale dei biologi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) è il seguente:
"Art. 45 (Tariffe professionali). - La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio dell'Ordine".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 30 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".