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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1993, n. 362

Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi.

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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-10-1993
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396;
  Viste  la  delibera  del  2  luglio  1983,  con  cui  il  consiglio
dell'Ordine  nazionale  dei  biologi,  ha  approvato  un   testo   di
adeguamento   della  tariffa  professionale  della  categoria,  e  la
delibera del 30 settembre 1991,  con  cui  il  medesimo  consiglio  -
tenuto conto delle modifiche concordate con i competenti organi della
categoria e dei rilievi del Ministero della sanita' - ha approvato un
nuovo testo di adeguamento della tariffa stessa;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare un regolamento di aggiornamento
degli onorari, delle indennita' e dei criteri per il  rimborso  delle
spese relativamente alle prestazioni professionali dei biologi;
  Visti  i  pareri  espressi  il  30  luglio 1991 dal Ministero della
sanita' ed il 18 novembre 1991  dal  Comitato  interministeriale  dei
prezzi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 30 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
7/66.2/3764 del 30 luglio 1993);
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Capo I
                  DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARI
                     INDENNITA' E RIMBORSO SPESE
                               Art. 1.
  1. Il presente regolamento e le  relative  tabelle,  che  ne  fanno
parte  integrante, determinano gli onorari, le indennita' e i criteri
per  il  rimborso  delle   spese   spettanti   per   le   prestazioni
professionali degli iscritti all'albo professionale dei biologi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 45 della legge 24 maggio 1967, n.
          396  (Ordinamento  della  professione  di  biologo)  e'  il
          seguente:
             "Art.   45   (Tariffe   professionali).   -  La  tariffa
          professionale degli onorari e delle indennita' ed i criteri
          per il rimborso delle spese ai biologi sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
          con  il  Ministro per la sanita', su proposta del consiglio
          dell'Ordine".
             - Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 30
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "Art.  17  (Regolamenti).  - 3. Con decreto ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          Ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".