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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 43

Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali
((tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP))
e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
((Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.))
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.