stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». (18G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018
nascondi
Testo in vigore dal:  5-5-2018

Art. 5

Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo n. 40 del 2017
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale). - 1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.
2. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.
4. (Omissis).».