DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'. (17G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
          Sistema informativo unitario dei servizi sociali 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' istituito, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Sistema informativo  unitario  dei  servizi  sociali,  di
seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita': 
    a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle
prestazioni erogate dal sistema  integrato  degli  interventi  e  dei
servizi  sociali  e  di  tutte  le   informazioni   necessarie   alla
programmazione, alla gestione, al  monitoraggio  e  alla  valutazione
delle politiche sociali; 
    b)  monitorare  il  rispetto   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni; 
    c)  rafforzare  i  controlli  sulle   prestazioni   indebitamente
percepite; 
    d)  disporre  di  una  base  unitaria  di  dati  funzionale  alla
programmazione  e  alla  progettazione  integrata  degli   interventi
mediante l'integrazione  con  i  sistemi  informativi  sanitari,  del
lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti  per  le  politiche
sociali,  nonche'  con  i  sistemi  informativi  di  gestione   delle
prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; 
    e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 
  2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge n. 328  del  2000,  e  il  casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che
sono conseguentemente soppressi. 
  3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
    a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a
sua volta articolato in: 
      1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
      2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 
      2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per  il
Patto di inclusione sociale; 
      3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui  all'articolo  11  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi  sociali,  a  sua
volta articolato in: 
      1) Banca dati dei servizi attivati; 
      2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 
  4. Il sistema informativo  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'
organizzato su base individuale. Ad eccezione  della  piattaforma  di
cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati e  le  informazioni
sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi  disponibili  al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  anche  attraverso
servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli  interessati
e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel
tempo delle informazioni  riferite  ai  medesimi  individui,  rendono
questi  ultimi  non  identificabili.   ((L'INPS   fornisce   altresi'
all'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  disabilita'  e  al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo  le  indicazioni
della   medesima   Autorita'    o    del    medesimo    Dipartimento,
rappresentazioni in forma aggregata dei  dati  e  delle  informazioni
presenti nel sistema informativo di cui al comma 3,  lettera  a),  al
fine  di  agevolare  il  monitoraggio  e  la   programmazione   degli
interventi e delle politiche in materia di disabilita', di supportare
l'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  in  materia  di
disabilita' previsti nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca  e
di studio)). 
  5. I dati e le informazioni  di  cui  al  comma  4  sono  trasmessi
all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite
delle regioni e  province  autonome,  ove  previsto  dalla  normativa
regionale, e da ogni altro ente  erogatore  di  prestazioni  sociali,
incluse tutte le prestazioni erogate  mediante  ISEE,  e  prestazioni
che, per natura  e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle  informazioni  costituisce
illecito  disciplinare  e  determina,  in  caso  di  accertamento  di
fruizione illegittima di prestazioni non comunicate,  responsabilita'
erariale del funzionario responsabile dell'invio. 
  6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui  al  comma
3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito
il Garante per la  protezione  dei  dati  personali.  Le  prestazioni
sociali oggetto della banca dati di  cui  al  comma  3,  lettera  a),
numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3  e  4  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16  dicembre  2014,  n.
206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  presente  comma,
resta ferma, con riferimento alle banche dati  di  cui  al  comma  3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al  decreto  n.  206
del 2014, e, con riferimento al  sistema  informativo  dell'ISEE,  la
disciplina di cui all'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
  7. Il sistema informativo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  e'
organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e
assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione
e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i  servizi  per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la  permanenza
a  domicilio,  i  servizi  territoriali  comunitari   e   i   servizi
territoriali residenziali per le fragilita',  anche  nella  forma  di
accreditamento   e   autorizzazione,   nonche'   le   caratteristiche
quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 
  8. I dati e le informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  raccolti,
conservati e gestiti dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e sono trasmessi dai  comuni  e  dagli  ambiti  territoriali,
anche per il tramite delle regioni  e  delle  province  autonome.  Le
modalita' attuative del comma 7 sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N.  4,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26. 
  10.  Con  riferimento  alle   persone   con   disabilita'   e   non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche
sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione
e  della  programmazione  di  prestazioni  e  di  servizi  sociali  e
socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate  dall'INPS  con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca
dati del collocamento mirato, di cui  all'articolo  9,  comma  6-bis,
della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate  ai  sensi  del
presente comma sono  rese  disponibili  dall'INPS  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  della  salute  nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del  presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  11. Per la programmazione dei servizi  e  per  le  altre  finalita'
istituzionali  di  competenza,  nonche'  per  elaborazioni   a   fini
statistici, di ricerca e  di  studio,  le  informazioni  relative  ai
beneficiari, incluse quelle di  cui  ai  commi  9  e  10,  sono  rese
disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  alle
regioni e alle province autonome con  riferimento  ai  residenti  nei
territori di competenza, con le modalita'  di  cui  al  comma  4.  Le
medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti  territoriali
e ai comuni da parte delle regioni  e  delle  province  autonome  con
riferimento ai residenti nei territori di competenza. 
  ((11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7  e  delle
informazioni  integrate  ai   sensi   del   comma   10   e'   fornita
rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'  politica  delegata
in materia di disabilita' e  al  Dipartimento  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo)). 
  12.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia   delle
politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta'  tra
le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a  livello  locale,
l'Istituto rende disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,
anche  attraverso  servizi  di   cooperazione   applicativa   e   con
riferimento ai relativi  residenti,  le  informazioni,  corredate  di
codice fiscale,  sulle  prestazioni  erogate  dal  medesimo  Istituto
presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso. 
  13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche  sociali
e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle  informazioni
del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  presenta
alle Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente. 
  14. Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adempiono  agli
obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure
e modelli concordati con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, nel rispetto delle competenze ad esse  attribuite,  comunque
provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.