DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 65 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e'  riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati  di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le
pubbliche amministrazioni decorre dal ((28 febbraio 2021)). Anche  al
fine di consentire i pagamenti digitali da  parte  dei  cittadini,  i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro  il  ((28  febbraio  2021)),  a
integrare i loro  sistemi  di  incasso  con  la  piattaforma  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti
di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi  di
incasso gia' abilitati  ad  operare  sulla  piattaforma.  Il  mancato
adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai  fini
della misurazione e della valutazione della  performance  individuale
dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto  legislativo  n.  82  del
2005,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  e'  adottato  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. La realizzazione dell'indice di cui  all'articolo  6-quater  del
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente  decreto,
e' effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  16  LUGLIO  2020,  N.
76)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). 
  6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01,  e'  riconosciuto  a
decorrere dalla data di attivazione  del  punto  di  accesso  di  cui
all'articolo 64-bis. 
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentiti
l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, sono adottate le misure  necessarie  a  garantire  la
conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui  agli
articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,  al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 luglio 2014,  in  materia  di  identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE.  A  far  data  dall'entrata  in
vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato. 
  8. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  n.  82  del  2005,
come modificato dal presente decreto, e' adottato  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino
all'adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni
dell'articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione
previgente all'entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 179 e  dell'articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all'entrata
in vigore del presente decreto. 
  9. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come introdotto dal presente  decreto,  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Le regole  tecniche  emanate  ai  sensi  dell'articolo  71  del
decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  nel  testo  vigente   prima
dell'entrata in vigore del presente decreto,  restano  efficaci  fino
all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle  Linee  guida  di
cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.