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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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  • Articoli

  • FINALITÀ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
  • 1
  • 2
  • agg.6
  • agg.5
  • agg.4
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • orig.

  • REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE
    IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA
    MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE
    IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA
    ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE
    LINGUISTICHE
  • 14

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO

    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 15
  • 16

  • Quotidiani diffusi all'estero
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

  • Periodici diffusi all'estero
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON
    VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 25

  • Periodici per non vedenti e ipovedenti
  • 26
  • 27
  • 28

  • Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
  • 29
  • 30
  • 31

  • ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
  • 32
  • 33
Testo in vigore dal:  13-6-2017

Art. 14

Beneficiari del contributo
1. Alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione presso le comunità presenti sul territorio italiano espressione delle minoranze linguistiche riconosciute.
2. Alle imprese editrici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei capi II e III del presente decreto, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria. Alle stesse imprese non si applica il limite al contributo complessivamente erogabile previsto dall'articolo 8, comma 15.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui al presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297:
«Art. 2 - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.».
- Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle note all'art.
1.