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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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  • FINALITÀ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
  • 1
  • 2
  • agg.6
  • agg.5
  • agg.4
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • orig.

  • REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE
    IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA
    MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE
    IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA
    ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE
    LINGUISTICHE
  • 14

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO

    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 15
  • 16

  • Quotidiani diffusi all'estero
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

  • Periodici diffusi all'estero
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON
    VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 25

  • Periodici per non vedenti e ipovedenti
  • 26
  • 27
  • 28

  • Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
  • 29
  • 30
  • 31

  • ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
  • 32
  • 33
Testo in vigore dal: 13-6-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante deleghe al Governo,
tra l'altro, per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale; 
  Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, della suddetta legge n.
198 del 2016 che, al fine di garantire maggiori coerenza, trasparenza
ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, delega il Governo  ad
adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani
e periodici, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma
2, lettere da a) a g) del medesimo articolo 2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio   generale   degli   italiani
all'estero (CGIE), ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  c),
della legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge  26  ottobre
2016,  n.  198,  il  presente  decreto  legislativo  ridefinisce   la
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinche' sia
garantita la coerenza, la  trasparenza  e  l'efficacia  del  sostegno
pubblico all'editoria per la piena attuazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 21 della Costituzione in materia di  diritti,  liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione. 
  2. I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi
all'editoria») spettano nei limiti delle risorse  a  cio'  destinate,
per ciascuna tipologia di contributi all'editoria,  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri con il quale  viene  ripartita,
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26  ottobre  2016,  n.
198,  la  quota  del  Fondo  per  il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione  spettante  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri. 
  3. In caso di insufficienza delle risorse  stanziate,  agli  aventi
titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi)  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 26 ottobre 2016,  n.  198  (Istituzione  del
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
          deleghe al Governo per la  ridefinizione  della  disciplina
          del  sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
          dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva  locale,   della
          disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
          composizione e delle  competenze  del  Consiglio  nazionale
          dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
          concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
          multimediale), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          ottobre 2016, n. 255. 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettere da a)  a
          g), dell'articolo 2 della citata legge n. 198 del 2016: 
              «Art. 2 (Deleghe al Governo per la ridefinizione  della
          disciplina   del   sostegno   pubblico   per   il   settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti). - 1.  Per
          garantire maggiori coerenza, trasparenza  ed  efficacia  al
          sostegno pubblico all'editoria, il Governo e'  delegato  ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi
          ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi
          diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la
          previsione di misure  per  il  sostegno  agli  investimenti
          delle  imprese  editrici  e  dell'emittenza  radiofonica  e
          televisiva locale, l'innovazione del sistema  distributivo,
          il  finanziamento  di   progetti   innovativi   nel   campo
          dell'editoria presentati da imprese di nuova  costituzione,
          nonche' la previsione di misure a sostegno di  processi  di
          ristrutturazione  e  di  riorganizzazione   delle   imprese
          editrici gia' costituite. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  con  riferimento  ai  destinatari  dei  contributi,
          parziale  ridefinizione  della  platea   dei   beneficiari,
          ammettendo al finanziamento le  imprese  editrici  che,  in
          ambito  commerciale,  esercitano  unicamente   un'attivita'
          informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
          costituite: 
              1) come cooperative giornalistiche, individuando per le
          stesse criteri in ordine alla compagine societaria  e  alla
          concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 
              2) come enti senza fini di lucro  ovvero  come  imprese
          editrici di quotidiani e  periodici  il  cui  capitale  sia
          interamente detenuto da tali enti; 
              3) per un periodo di cinque anni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, come  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici il  cui  capitale  sia  detenuto  in
          misura maggioritaria  da  cooperative,  fondazioni  o  enti
          senza fini di lucro; 
              b) mantenimento dei contributi, con la possibilita'  di
          definire criteri specifici inerenti  sia  ai  requisiti  di
          accesso,  sia  ai  meccanismi  di  calcolo  dei  contributi
          stessi: 
              1) per le imprese editrici di  quotidiani  e  periodici
          espressione delle minoranze linguistiche; 
              2) per le imprese e gli enti che editano periodici  per
          non  vedenti  e  per  ipovedenti,  prodotti  con  caratteri
          tipografici normali o braille, su  nastro  magnetico  o  su
          supporti  informatici,   in   misura   proporzionale   alla
          diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 
              3) per le associazioni dei  consumatori,  a  condizione
          che risultino iscritte nell'elenco istituito  dall'articolo
          137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2005, n. 206; 
              4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici
          italiani in lingua italiana editi e  diffusi  all'estero  o
          editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; 
              c) esclusione dai contributi: 
              1)  degli  organi  di  informazione  dei  partiti,  dei
          movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
          a   carattere   tecnico,   aziendale,    professionale    o
          scientifico; 
              2)  di  tutte  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e
          periodici  facenti  capo  a  gruppi  editoriali  quotati  o
          partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati; 
              d)  con  riferimento  ai  requisiti  per  accedere   ai
          contributi: 
              1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione
          dell'impresa editrice e di edizione della testata; 
              2) regolare adempimento degli  obblighi  derivanti  dal
          rispetto e dall'applicazione del  contratto  collettivo  di
          lavoro,  nazionale  o  territoriale,   stipulato   tra   le
          organizzazioni o le associazioni sindacali  dei  lavoratori
          dell'informazione   e   delle   telecomunicazioni   e    le
          associazioni    dei    relativi    datori    di     lavoro,
          comparativamente piu' rappresentative; 
              3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale
          della testata per la quale si richiede il contributo, anche
          eventualmente in parallelo con l'edizione su carta; 
              4)   obbligo   per   l'impresa   di   dare    evidenza,
          nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
          ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 
              5) obbligo per l'impresa di adottare  misure  idonee  a
          contrastare   qualsiasi   forma   di   pubblicita'   lesiva
          dell'immagine e del corpo della donna; 
              e)  con  riferimento  ai   criteri   di   calcolo   del
          contributo: 
              1) graduazione del contributo in funzione del numero di
          copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento
          delle copie distribuite  per  la  vendita  per  le  testate
          locali e al 20 per cento delle  copie  distribuite  per  la
          vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni
          cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi
          di produzione della testata e per copia venduta; 
              2) valorizzazione  delle  voci  di  costo  legate  alla
          trasformazione  digitale   dell'offerta   e   del   modello
          imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
          delle relative quote di rimborso, e previsione  di  criteri
          di  calcolo  specifici  per  le  testate  telematiche   che
          producano contenuti informativi  originali,  tenendo  conto
          del  numero   dei   giornalisti,   dell'aggiornamento   dei
          contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 
              3) previsione di criteri premiali  per  l'assunzione  a
          tempo indeterminato di lavoratori di eta'  inferiore  a  35
          anni, nonche' per l'attivazione di percorsi  di  alternanza
          scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
          n. 77, e per  azioni  di  formazione  e  aggiornamento  del
          personale; 
              4) previsione di  una  riduzione  per  le  imprese  che
          superano, nei confronti del proprio personale,  dei  propri
          collaboratori   e   amministratori,   il   limite   massimo
          retributivo  di  cui  all'articolo   13,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
              5)  previsione  di   limiti   massimi   al   contributo
          erogabile,  in  relazione  all'incidenza  percentuale   del
          contributo sul totale dei ricavi  dell'impresa  e  comunque
          nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi; 
              f) previsione di requisiti di accesso e  di  regole  di
          erogazione dei contributi  diretti  quanto  piu'  possibile
          omogenei e uniformi per le  diverse  tipologie  di  imprese
          destinatarie; 
              g)  revisione  e   semplificazione   del   procedimento
          amministrativo per l'erogazione dei contributi  a  sostegno
          dell'editoria,   anche   con   riferimento   agli   apporti
          istruttori demandati ad  autorita'  ed  enti  esterni  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  fini  dello
          snellimento  dell'istruttoria  e  della   possibilita'   di
          erogare i contributi con una tempistica piu'  efficace  per
          le imprese; 
              h) - n) (omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  c),
          dell'articolo  3  della  legge  6  novembre  1989,  n.  368
          (Istituzione  del   Consiglio   generale   degli   italiani
          all'estero),  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   11
          novembre 1989, n. 264: 
              «1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle  proposte
          del Governo concernenti le seguenti materie: 
              a) - b) (omissis); 
              c)  criteri   per   l'erogazione   di   contributi   ad
          associazioni  nazionali,  patronati,  enti  di   formazione
          scolastica  e   professionale,   organi   di   stampa,   di
          divulgazione  e  di  informazione  che  svolgano   concreta
          attivita' di sostegno e di promozione  economica,  sociale,
          culturale e civile delle comunita' italiane all'estero; 
              d) - e) (omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 2, comma 1  della  citata
          legge n. 198 del 2016, si veda le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della Costituzione: 
              «Art.  21.  -  Tutti  hanno  diritto   di   manifestare
          liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
          ogni altro mezzo di diffusione. 
              La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni  o
          censure. 
              Si  puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per   atto
          motivato dell'autorita' giudiziaria nel  caso  di  delitti,
          per  i  quali  la  legge  sulla  stampa  espressamente   lo
          autorizzi, o nel caso di  violazione  delle  norme  che  la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
              In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non  sia
          possibile   il   tempestivo    intervento    dell'autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa  non  lo
          convalida nelle ventiquattro ore successive,  il  sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
              La  legge  puo'  stabilire,  con  norme  di   carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
              Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli  spettacoli
          e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon  costume.
          La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e  a
          reprimere le violazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 198 del 2016: 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione). - 1-5 (omissis). 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.».