DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/2021)
Testo in vigore dal: 12-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                  Piano educativo individualizzato 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,
dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte  le
seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole  «Servizio
sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche». 
  2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: 
    a) e' elaborato e approvato ((dal Gruppo di lavoro operativo  per
l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;)); 
    ((  b)  tiene  conto  dell'accertamento   della   condizione   di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica,  di
cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e
del   Profilo   di   funzionamento,   avendo   particolare   riguardo
all'indicazione  dei  facilitatori  e  delle  barriere,  secondo   la
prospettiva bio-psico-sociale alla  base  della  classificazione  ICF
dell'OMS;)) 
    c) individua  ((obiettivi  educativi  e  didattici,))  strumenti,
strategie e modalita' per realizzare  un  ambiente  di  apprendimento
nelle  dimensioni  della  relazione,  della  socializzazione,   della
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle  autonomie
((, anche sulla base degli interventi di corresponsabilita' educativa
intrapresi dall'intera comunita' scolastica  per  il  soddisfacimento
dei bisogni educativi individuati;)); 
    (( d) esplicita le modalita' di sostegno didattico,  compresa  la
proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le  modalita'  di
verifica, i criteri di  valutazione,  gli  interventi  di  inclusione
svolti dal personale docente nell'ambito della classe e  in  progetti
specifici,  la   valutazione   in   relazione   alla   programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e  di
base,  svolti  dal  personale  ausiliario  nell'ambito   del   plesso
scolastico e la proposta delle  risorse  professionali  da  destinare
all'assistenza,  all'autonomia  e  alla  comunicazione,  secondo   le
modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti  dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;)) 
    e) definisce gli  strumenti  per  l'effettivo  svolgimento  ((dei
percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento)),
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto  di
inclusione; 
    f) indica le modalita'  di  coordinamento  degli  interventi  ivi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; 
    (( g) e' redatto  in  via  provvisoria  entro  giugno  e  in  via
definitiva, di norma, non oltre il mese  di  ottobre,  tenendo  conto
degli elementi previsti nel decreto  ministeriale  di  cui  al  comma
2-ter;  e'  redatto  a  partire  dalla  scuola  dell'infanzia  ed  e'
aggiornato  in  presenza  di  nuove  e  sopravvenute  condizioni   di
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione,
e'  assicurata  l'interlocuzione  tra  i  docenti  della  scuola   di
provenienza e quelli  della  scuola  di  destinazione.  Nel  caso  di
trasferimento di iscrizione  e'  garantita  l'interlocuzione  tra  le
istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle
eventuali   diverse   condizioni   contestuali   della   scuola    di
destinazione;)) 
    h)  e'  soggetto  a  verifiche  periodiche  nel  corso  dell'anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli  obiettivi  e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 
  ((2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui  al  comma
2,  avviene  ad  invarianza  di  spesa  e  nel  rispetto  del  limite
dell'organico docente ed ATA  assegnato  a  livello  regionale  e  la
dotazione  organica  complessiva  non  puo'  essere  incrementata  in
conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti  dal  predetto
comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico  delle  istituzioni
scolastiche alle situazioni di fatto. 
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche
tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di
cui al presente articolo e il modello di PEI, da  adottare  da  parte
delle istituzioni scolastiche.))