DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2021)
  • Articoli
  • FINALITÀ E OBIETTIVI
  • 1
  • 2
  • orig.
  • QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
    Capo I
    Disciplina generale
  • 3
  • 4
  • orig.
  • 5
  • 6
  • 7
  • INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
    Capo I
    Modalità di comunicazione agli utenti
  • 8
  • orig.
  • MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
    (Attuazione dell'articolo 3, paragrafo I, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)
    Capo I
    Disposizioni per le infrastrutture di GNL
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Disposizioni per le infrastrutture di ricarica
  • 15
  • Disposizioni autorizzative per le infrastrutture di idrogeno
  • 16
  • MISURE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
    (Attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)
    Capo I
    Misure per le infrastrutture di ricarica
  • 17
  • Misure per il gas naturale e l'elettricità per il trasporto
  • 18
  • Misure per la diffusione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi
  • 19
  • ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE
  • 20
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
(Attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE) 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di energia  che
fungono, almeno  in  parte,  da  sostituti  delle  fonti  fossili  di
petrolio nella fornitura di energia per il trasporto  e  che  possono
contribuire alla sua decarbonizzazione e  migliorare  le  prestazioni
ambientali  del  settore  trasporti.   I   combustibili   alternativi
comprendono anche: 
      1) elettricita'; 
      2) idrogeno; 
      3) biocarburanti,  quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
      4) combustibili sintetici e paraffinici; 
      5) gas naturale,  compreso  il  biometano,  in  forma  gassosa,
denominato gas naturale compresso,  di  seguito  GNC,  e  liquefatta,
denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL; 
      6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL; 
    b) veicolo elettrico: un veicolo a motore  dotato  di  un  gruppo
propulsore contenente almeno una macchina  elettrica  non  periferica
come convertitore di energia  con  sistema  di  accumulo  di  energia
ricaricabile, che puo' essere ricaricato esternamente; 
    c) punto di ricarica: un'interfaccia  in  grado  di  caricare  un
veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di  un  veicolo
elettrico alla volta; 
    d) punto di ricarica di potenza standard: un punto  di  ricarica,
che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo  elettrico
di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza
pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni  private
o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e  che
non sono accessibili al pubblico. Il punto  di  ricarica  di  potenza
standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 
      1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 
      2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW; 
    e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che
consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo  elettrico  di
potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e'
dettagliato nelle seguenti tipologie: 
      1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW; 
      2) ultra-veloce: superiore a 50 kW; 
    ((e-bis):  dispositivo  di  ricarica:  dispositivo  in  grado  di
erogare il  servizio  di  ricarica  mediante  uno  o  piu'  punti  di
ricarica, comunemente  denominato  "colonnina  di  ricarica",  o,  in
ambito domestico, "wallbox". 
    e-ter): infrastruttura di ricarica: insieme di strutture, opere e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno
o piu' punti di  ricarica  per  veicoli  elettrici.  In  particolare,
l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di
ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche. 
    e-quater): stazione di ricarica:  area  adibita  al  servizio  di
ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di  sosta,  dalle
relative  infrastrutture   di   ricarica   nonche'   dagli   elementi
architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica.  Laddove
realizzata su area pubblica  o  aperta  al  pubblico,  garantisce  un
accesso non discriminatorio a  tutti  gli  utenti;  una  stazione  di
ricarica e' connessa alla rete di distribuzione di energia  elettrica
tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart  meter  per  la
misura dell'energia  elettrica  complessivamente  prelevata,  inclusa
quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica,
e di quella eventualmente immessa.)) 
    f) fornitura di elettricita' lungo  le  coste:  la  fornitura  di
alimentazione elettrica alle infrastrutture di  ormeggio  a  servizio
delle navi adibite alla navigazione marittima o  delle  navi  adibite
alla   navigazione   interna   ormeggiate,   effettuata    attraverso
un'interfaccia standardizzata con la rete elettrica o con  generatore
elettrico isolato alimentato  a  gas  naturale  liquefatto  -  GNL  o
idrogeno; 
    g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile  al  pubblico:
un  punto  di  ricarica  o  di  rifornimento  per  la  fornitura   di
combustibile   alternativo   che   garantisce    un    accesso    non
discriminatorio a tutti gli  utenti.  L'accesso  non  discriminatorio
puo'  comprendere  condizioni  diverse  di  autenticazione,   uso   e
pagamento. A tal fine, si  considera  punto  di  ricarica  aperto  al
pubblico: 
      1) un punto  di  ricarica  la  cui  area  di  stazionamento  e'
accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di
un diritto di accesso; 
      2) un punto di ricarica collegato a un sistema  di  autovetture
condivise e accessibile a terzi, anche a seguito  del  pagamento  del
servizio di ricarica; 
    h) punto di ricarica non accessibile al pubblico: 
      1) un punto di ricarica installato in un edificio  residenziale
privato o in una pertinenza  di  un  edificio  residenziale  privato,
riservato esclusivamente ai residenti; 
      2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla  ricarica
di veicoli in servizio all'interno di una stessa entita',  installato
all'interno di una recinzione dipendente da tale entita'; 
      3)  un  punto  di  ricarica  installato   in   un'officina   di
manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico; 
    i) punto di rifornimento: un  impianto  di  rifornimento  per  la
fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad eccezione del gas
naturale liquefatto-GNL, mediante un'installazione fissa o mobile; 
    l) punto di rifornimento per il gas naturale  liquefatto-GNL:  un
impianto  di  rifornimento  per  la   fornitura   di   gas   naturale
liquefatto-GNL,  consistente  in  un  impianto  fisso  o  mobile,  un
impianto offshore o un altro sistema.