DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
        Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica 
 
  1.  Le  societa'  a  partecipazione  pubblica  sono  soggette  alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove
ne ricorrano i presupposti, a quelle in  materia  di  amministrazione
straordinaria delle grandi imprese ((in stato di insolvenza)) di  cui
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39. 
  2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di  valutazione  del
rischio di cui all'articolo 6, ((comma 2)), uno o piu' indicatori  di
crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa'  a  controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari  al  fine  di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli  effetti  ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 
  3. Quando si determini la situazione di  cui  al  ((comma  2)),  la
mancata adozione di  provvedimenti  adeguati,  da  parte  dell'organo
amministrativo,   costituisce   grave    irregolarita'    ai    sensi
dell'articolo 2409 del codice civile. 
  4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi  1  e
2,  la  previsione  di  un  ripianamento  delle  perdite   da   parte
dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche  socie,  anche
se attuato  in  concomitanza  a  un  aumento  di  capitale  o  ad  un
trasferimento  straordinario  di  partecipazioni  o  al  rilascio  di
garanzie o in qualsiasi  altra  forma  giuridica,  a  meno  che  tale
intervento  sia  accompagnato  da  un   piano   di   ristrutturazione
aziendale, dal quale risulti comprovata la  sussistenza  di  concrete
prospettive di recupero  dell'equilibrio  economico  delle  attivita'
svolte, approvato ai sensi del ((comma 2)), anche in deroga al  comma
5. 
  5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2447 e 2482-ter del codice civile,  ((sottoscrivere  aumenti
di  capitale,  effettuare  trasferimenti  straordinari,  aperture  di
credito)),  ne'  rilasciare  garanzie   a   favore   delle   societa'
partecipate, con esclusione delle societa' quotate e  degli  istituti
di credito, che abbiano registrato,  per  tre  esercizi  consecutivi,
perdite  di  esercizio  ovvero   che   abbiano   utilizzato   riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in
ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari  alle  societa'  di
cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di  servizio
o di programma relativi  allo  svolgimento  di  servizi  di  pubblico
interesse ovvero  alla  realizzazione  di  investimenti,  purche'  le
misure  indicate  siano  contemplate  in  un  piano  di  risanamento,
approvato dall'Autorita' di regolazione di settore  ove  esistente  e
comunicato alla Corte dei conti con le modalita' di cui  all'articolo
5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario  entro
tre anni. Al fine di salvaguardare la continuita'  nella  prestazione
di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli  per  la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico  e  la  sanita',  su  richiesta
della amministrazione interessata, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  gli  altri  Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti,  possono
essere autorizzati  gli  interventi  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma. 
  6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di  fallimento  di
una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le
pubbliche amministrazioni controllanti non possono  costituire  nuove
societa', ne'  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa',
qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella  dichiarata
fallita.