DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 30/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
al: 30-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 80 
 
 
                       (Motivi di esclusione) 
 
  1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la  condanna
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  ((...))  per
uno dei seguenti reati: ((38)) 
  a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis
del  codice  penale  ovvero  delitti   commessi   avvalendosi   delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo
260 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio; 
  b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318,
319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635
del codice civile; 
  b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622
del codice civile; 
  c)frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; 
  d)delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con   finalita'   di
terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine
costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita'
terroristiche; 
  e)delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del
codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o
finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del
decreto  legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive
modificazioni; 
  f)sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
  g)ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria,
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 
  2. Costituisce altresi' motivo di esclusione  la  sussistenza,  con
riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause  di  decadenza,
di sospensione o di divieto previste  dall'articolo  67  del  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un   tentativo   di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma  4-bis,
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia  e  alle
informazioni  antimafia.  Resta  fermo   altresi'   quanto   previsto
dall'articolo  34-bis,  commi  6  e  7,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. (12) 
  3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza  o
il decreto ovvero  la  misura  interdittiva  sono  stati  emessi  nei
confronti: del titolare o del direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
impresa individuale; di un socio  o  del  direttore  tecnico,  se  si
tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari  o  del
direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita  semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia  stata  conferita
la  legale  rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori
generali, dei membri degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo, del direttore tecnico  o  del  socio  unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso  di  societa'
con un numero di soci pari o inferiore a quattro,  se  si  tratta  di
altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e  il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione  del  bando  di  gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione  non
va disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'  stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione  ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,  quando  questa
e' stata dichiarata  estinta  ai  sensi  dell'articolo  179,  settimo
comma, del codice penale ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della  condanna
medesima.(12) 
  4. Un operatore economico e' escluso  dalla  partecipazione  a  una
procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione
italiana o quella dello Stato in cui  sono  stabiliti.  Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi  1  e
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602. Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle
contenute in sentenze o atti  amministrativi  non  piu'  soggetti  ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia  contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio  2015,  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti  al  sistema  dello  sportello  unico  previdenziale.   ((Un
operatore economico puo' essere escluso dalla  partecipazione  a  una
procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e  puo'
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso  gravi  violazioni
non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento  di
imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni  non
definitivamente accertate in  materia  contributiva  e  previdenziale
s'intendono quelle di cui  al  quarto  periodo.  Costituiscono  gravi
violazioni non definitivamente accertate in  materia  fiscale  quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  e  previo  parere  del  Dipartimento  per  le
politiche europee della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e  condizioni
per l'operativita' della causa di esclusione  relativa  a  violazioni
non definitivamente  accertate  che,  in  ogni  caso,  devono  essere
correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non  inferiore
a 35.000 euro)). Il presente comma non si applica quando  l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
modo vincolante a pagare le  imposte  o  i  contributi  previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario  o  previdenziale  sia  comunque  integralmente   estinto,
purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano  perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per  la  presentazione  delle
domande. (25) ((38)) 
  5. Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla
procedura d'appalto un operatore  economico  in  una  delle  seguenti
situazioni((...)), qualora: ((38)) 
  a) la stazione appaltante  possa  dimostrare  con  qualunque  mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente  accertate  alle
norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
  b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a  liquidazione
giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento  per  la
dichiarazione di  una  di  tali  situazioni,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo  95  del  codice  della  crisi  di  impresa  e
dell'insolvenza  adottato  in  attuazione   della   delega   di   cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.  155  e  dall'articolo
110; (12) (11) (22)(31) (39) 
  c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi   adeguati   che
l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti
professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o
affidabilita'; (9) 
  c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di   influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di
ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti
suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
(9) 
  c-ter)  l'operatore  economico  abbia  dimostrato  significative  o
persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di
appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre
sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e
alla gravita' della stessa; (9) 
  c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave  inadempimento
nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o  accertato
con sentenza passata in giudicato; (12) 
  d)  la  partecipazione  dell'operatore  economico   determini   una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, non diversamente risolvibile; 
  e) una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente
coinvolgimento degli operatori  economici  nella  preparazione  della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa  essere  risolta
con misure meno intrusive; 
  f)  l'operatore  economico  sia  stato   soggetto   alla   sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i
provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura  di  gara
in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti   documentazione   o
dichiarazioni non veritiere; 
  f-ter) l'operatore economico iscritto  nel  casellario  informatico
tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per   aver   presentato   false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e  negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di  esclusione  perdura  fino  a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
  g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
  h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di  intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  n.  55.
L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se  la  violazione
non e' stata rimossa; 
  i) l'operatore economico non  presenti  la  certificazione  di  cui
all'articolo 17  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  ovvero  non
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
  l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima  dei  reati
previsti e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al  primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno  antecedente
alla pubblicazione del bando e  deve  essere  comunicata,  unitamente
alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la  quale  cura  la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
  m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante
alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  una  situazione   di
controllo di cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo  o
la relazione comporti che le offerte  sono  imputabili  ad  un  unico
centro decisionale. 
  6. Le stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore  economico  in
qualunque momento della procedura, qualora  risulti  che  l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o  omessi  prima  o  nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi  1,2,4
e 5. 
  7. Un operatore  economico  ((...))  che  si  trovi  in  una  delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi  in  cui  la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore  a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante  della  collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma  5,  e'
ammesso a  provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o  illeciti.
((38)) 
  8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al  comma
7 sono  sufficienti,  l'operatore  economico  non  e'  escluso  della
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione  viene  data  motivata
comunicazione all'operatore economico. 
  9. Un operatore economico escluso  con  sentenza  definitiva  dalla
partecipazione alle procedure di appalto  non  puo'  avvalersi  della
possibilita' prevista dai commi 7  e  8  nel  corso  del  periodo  di
esclusione derivante da tale sentenza. 
  10. Se la sentenza penale  di  condanna  definitiva  non  fissa  la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura
d'appalto o concessione e': 
    a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
    b) pari a sette anni nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis,
secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitazione; 
    c) pari a cinque anni nei casi diversi  da  quelli  di  cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.(12) 
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso. (12) 
  11. Le cause di esclusione previste dal presente  articolo  non  si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011  n.
159, ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento. 
  12. In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due  anni,  decorso  il  quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 
  13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente  codice,  puo'  precisare,  al
fine di garantire omogeneita'  di  prassi  da  parte  delle  stazioni
appaltanti,  quali  mezzi  di  prova  considerare  adeguati  per   la
dimostrazione delle circostanze di esclusione  di  cui  al  comma  5,
lettera c), ovvero quali carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del  medesimo  comma
5, lettera c). 
  14 . Non possono essere affidatari  di  subappalti  e  non  possono
stipulare i relativi contratti i soggetti per  i  quali  ricorrano  i
motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 
 
                                                       (12) (28) (29) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1,  comma  18)  che
fino al 31 dicembre 2020 e' sospesa l'applicazione delle verifiche in
sede  di  gara,  di   cui   al   presente   articolo,   riferite   al
subappaltatore. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 21) che  le  modifiche  di
cui ai commi 2, 3, 5,  lettere  b)  e  c-quater),  10  e  10-bis  del
presente articolo "si applicano alle procedure i cui bandi o  avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 8,  comma  6)
che la presente modifica si applica "alle procedure  i  cui  bandi  o
avvisi,  con  i  quali  si   indice   una   gara,   sono   pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 372, comma
2) che la presente modifica si applica  "alle  procedure  in  cui  il
bando  o  l'avviso  con  cui  si  indice  la   gara   e'   pubblicato
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  codice,
nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore della modifica del comma 5,  lettera  b),  del
presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore della modifica del comma  5,  lettera  b)  del
presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore della modifica del comma  5,  lettera  b)  del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre  2020,
n. 183, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31  dicembre
2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di  cui  al  presente
articolo, riferite al subappaltatore. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.
77, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2023
sono sospese le verifiche  in  sede  di  gara,  di  cui  al  presente
articolo, riferite al subappaltatore. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238, ha disposto (con l'art.  10,  comma
5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono
ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte  o  i
preventivi".