DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 72 
 
     ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) 
                                                               ((48)) 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art.  225,  comma
1) che  "Fino  al  31  dicembre  2023  gli  avvisi  e  i  bandi  sono
pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti  di  legge,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a
quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al  31
dicembre 2023  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 70, 72, 73, 127, comma  2,  129,  comma  4  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo  codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 226,  comma  2)  che  "A  decorrere
dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo
229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016 continuano  ad  applicarsi  esclusivamente  ai  procedimenti  in
corso. A tal fine, per procedimenti in  corso  si  intendono:  a)  le
procedure e i contratti per i quali i  bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice la procedura di scelta del contraente siano  stati  pubblicati
prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  le  procedure  e  i
contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice  acquista
efficacia, siano stati  gia'  inviati  gli  avvisi  a  presentare  le
offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del  contributo
di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati
comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni  o
atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per  le  procedure  di  accordo  bonario  di  cui  agli
articoli 210 e 211, di  transazione  e  di  arbitrato,  le  procedure
relative a controversie aventi a oggetto contratti  pubblici,  per  i
quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in
cui il codice acquista efficacia, ovvero,  in  caso  di  mancanza  di
pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare  le  offerte
siano stati inviati prima della suddetta data".