DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 3 
 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
  a)  «amministrazioni  aggiudicatrici»,  le  amministrazioni   dello
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri  enti  pubblici  non
economici;  gli  organismi  di  diritto  pubblico;  le  associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; 
  b)   «autorita'   governative   centrali»,    le    amministrazioni
aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti  giuridici
loro succeduti; 
  c)  «amministrazioni   aggiudicatrici   sub-centrali»,   tutte   le
amministrazioni aggiudicatrici che  non  sono  autorita'  governative
centrali; 
  d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo,  anche  in
forma  societaria,  il  cui  elenco  non   tassativo   e'   contenuto
nell'allegato IV: 
  1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di  interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 
  2) dotato di personalita' giuridica; 
  3) la cui attivita' sia  finanziata  in  modo  maggioritario  dallo
Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo  di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione  o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della  meta'  e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
organismi di diritto pubblico. 
  e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla: 
  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
  1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o  imprese  pubbliche  che
svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121; 
  1.2. pur non essendo  amministrazioni  aggiudicatrici  ne'  imprese
pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra  quelle  di  cui  agli
articoli da 115 a 121 e operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o
esclusivi concessi loro dall'autorita' competente; 
  2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono  una  delle
attivita' di cui all'allegato II ed aggiudicano una  concessione  per
lo svolgimento di una di tali attivita', quali: 
  2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli  organismi  di  diritto  pubblico  o  le  associazioni,   unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti  da  uno  o  piu'  di  tali
soggetti; 
  2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 
  2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti  2.1  e  2.2,  ma
operanti  sulla  base  di  diritti  speciali  o  esclusivi  ai   fini
dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'allegato  II.
Gli enti cui  sono  stati  conferiti  diritti  speciali  o  esclusivi
mediante  una  procedura  in  cui  sia  stata   assicurata   adeguata
pubblicita' e in cui il conferimento  di  tali  diritti  si  basi  su
criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del
presente punto 2.3; 
  f) «soggetti aggiudicatori», ai solo fini delle parti  IV  e  V  le
amministrazioni aggiudicatrici di  cui  alla  lettera  a),  gli  enti
aggiudicatori di cui alla  lettera  e)  nonche'  i  diversi  soggetti
pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV
e V; 
  g)  «altri  soggetti  aggiudicatori»,  i  soggetti  privati  tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente codice; 
  h) «joint venture», l'associazione tra due o piu' enti, finalizzata
all'attuazione di un progetto  o  di  una  serie  di  progetti  o  di
determinate intese di natura commerciale o finanziaria; 
  i) «centrale di committenza», un'amministrazione  aggiudicatrice  o
un ente aggiudicatore che forniscono  attivita'  di  centralizzazione
delle  committenze  e,  se  del  caso,   attivita'   di   committenza
ausiliarie; 
  l) «attivita' di centralizzazione delle committenze», le  attivita'
svolte su base permanente riguardanti: 
  1) l'acquisizione di  forniture  o  servizi  destinati  a  stazioni
appaltanti; 
  2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di  accordi  quadro
per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 
  m)  «attivita'  di  committenza  ausiliarie»,  le   attivita'   che
consistono  nella  prestazione  di   supporto   alle   attivita'   di
committenza, in particolare nelle forme seguenti: 
  1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni  appaltanti
di aggiudicare appalti pubblici o di concludere  accordi  quadro  per
lavori, forniture o servizi; 
  2)  consulenza  sullo  svolgimento  o  sulla  progettazione   delle
procedure di appalto; 
  3) preparazione delle procedure di appalto  in  nome  e  per  conto
della stazione appaltante interessata; 
  4) gestione delle procedure di appalto in nome e  per  conto  della
stazione appaltante interessata; 
  n) «soggetto aggregatore»,  le  centrali  di  committenza  iscritte
nell'elenco  istituito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di  cui
alla lettera a) gli enti aggiudicatori di  cui  alla  lettera  e),  i
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e  gli  altri  soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g); 
  p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica,  un  ente
pubblico,  un  raggruppamento  di  tali  persone  o  enti,   compresa
qualsiasi  associazione  temporanea  di  imprese,   un   ente   senza
personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo  di  interesse
economico (GEIE) costituito  ai  sensi  del  decreto  legislativo  23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; 
  q) «concessionario», un operatore economico cui e' stata affidata o
aggiudicata una concessione; 
  r)  «promotore»,  un  operatore  economico  che  partecipa  ad   un
partenariato pubblico privato; 
  s) «prestatore di servizi in  materia  di  appalti»,  un  organismo
pubblico  o  privato  che  offre  servizi  di  supporto  sul  mercato
finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivita' di committenza
da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); 
  t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali  le  amministrazioni
aggiudicatrici possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o  perche'  vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta  quando
le amministrazioni  aggiudicatrici,  direttamente  o  indirettamente,
riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 
  1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 
  2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le  azioni
emesse dall'impresa; 
  3) possono designare piu' della meta' dei membri del  consiglio  di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; 
  u) «raggruppamento  temporaneo»,  un  insieme  di  imprenditori,  o
fornitori,  o  prestatori  di  servizi,  costituito,  anche  mediante
scrittura privata,  allo  scopo  di  partecipare  alla  procedura  di
affidamento   di   uno   specifico   contratto   pubblico,   mediante
presentazione di una unica offerta; 
  v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con  o  senza
personalita' giuridica; 
  z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli
25 e seguenti del decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  e
successive modificazioni. Nel caso di enti  cui  non  si  applica  il
predetto decreto legislativo, per  «impresa  collegata»  si  intende,
anche alternativamente, qualsiasi impresa: 
  1) su cui l'ente aggiudicatore  possa  esercitare,  direttamente  o
indirettamente, un'influenza dominante; oppure che  possa  esercitare
un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; 
  2) che,  come  l'ente  aggiudicatore,  sia  soggetta  all'influenza
dominante di un'altra impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di
partecipazione finanziaria ovvero di norme interne; 
  aa) «microimprese,  piccole  e  medie  imprese»,  le  imprese  come
definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che  hanno
meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50  milioni
di euro, oppure un totale  di  bilancio  annuo  non  superiore  a  43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non
superiore a 10 milioni di euro; sono micro  imprese  le  imprese  che
hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale  di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 
  bb) «candidato», un  operatore  economico  che  ha  sollecitato  un
invito o e' stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a
una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata
senza previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  a  un  dialogo
competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una  procedura
per l'aggiudicazione di una concessione; 
  cc)  «offerente»,   l'operatore   economico   che   ha   presentato
un'offerta; 
  dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di
concessione  aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di  servizi  o  di
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o  lavori,  posti  in  essere
dalle stazioni appaltanti; 
  ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici  il  cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  e'  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino  tra
i contratti esclusi; 
  ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici  il  cui  valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e'  inferiore  alle
soglie di cui all'articolo 35; 
  gg) «settori ordinari»,i settori dei contratti pubblici, diversi da
quelli  relativi  a  gas,  energia  termica,   elettricita',   acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento  di  area  geografica,  come
disciplinati dalla parte II del presente codice, in  cui  operano  le
amministrazioni aggiudicatrici; 
  hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi  a
gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,   trasporti,   servizi
postali, sfruttamento di area  geografica,  come  disciplinati  dalla
parte II del presente codice; 
  ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per
iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno  o  piu'  operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti e la prestazione di servizi; 
  ll)  «appalti  pubblici  di  lavori»,  i  contratti  stipulati  per
iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno  o  piu'  operatori
economici aventi per oggetto: 
  1) l'esecuzione di lavori relativi a una  delle  attivita'  di  cui
all'allegato I; 
  2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione
di un'opera; 
  3)   la   realizzazione,   con   qualsiasi   mezzo,   di   un'opera
corrispondente   alle   esigenze   specificate   dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore  che  esercita  un'influenza
determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera; 
  mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo'
essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese  le  informazioni
trasmesse e archiviate con mezzi elettronici; 
  nn) «lavori» di cui all'allegato I, le  attivita'  di  costruzione,
demolizione,  recupero,  ristrutturazione  urbanistica  ed  edilizia,
sostituzione, restauro, manutenzione di opere; 
  oo) «lavori complessi», i lavori  che  superano  la  soglia  di  15
milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita'  in
relazione alla tipologia delle opere,  all'utilizzo  di  materiali  e
componenti innovativi,  alla  esecuzione  in  luoghi  che  presentano
difficolta'  logistiche  o  particolari  problematiche   geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali; 
  ((oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori,
generale o specializzata, di importo piu' elevato  fra  le  categorie
costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; 
  oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori,
individuata dalla stazione appaltante  nei  documenti  di  gara,  tra
quelli non appartenenti  alla  categoria  prevalente  e  comunque  di
importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera
o  lavoro,  ovvero  di  importo  superiore  a  150.000  euro   ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; 
  oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e
dal  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  le  opere  di
riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare  il
degrado dei  manufatti  e  delle  relative  pertinenze,  al  fine  di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le  componenti,  degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido
funzionamento  e  di  sicurezza,  senza  che  da  cio'   derivi   una
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene  e
la sua funzionalita'. 
  oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo  restando  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere  e
le modifiche  necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per  adeguarne
le componenti, gli impianti  e  le  opere  connesse  all'uso  e  alle
prescrizioni vigenti e con la finalita'  di  rimediare  al  rilevante
degrado  dovuto  alla   perdita   di   caratteristiche   strutturali,
tecnologiche  e  impiantistiche,  anche  al  fine  di  migliorare  le
prestazioni,  le  caratteristiche  strutturali,  energetiche   e   di
efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene  e
la sua funzionalita';)) 
  pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di  per  se'
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia
quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di
genio civile, sia quelle di  difesa  e  di  presidio  ambientale,  di
presidio  agronomico  e  forestale,  paesaggistica  e  di  ingegneria
naturalistica; 
  qq)  «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di  appalto  da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di
un lavoro o servizio generale la cui  progettazione  e  realizzazione
sia tale da assicurarne  funzionalita',  fruibilita'  e  fattibilita'
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; 
  rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui
all'articolo 44-bis del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' di cui al decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
24 aprile 2013, n. 96; 
  ss) «appalti pubblici di servizi»,  i  contratti  tra  una  o  piu'
stazioni appaltanti e uno  o  piu'  soggetti  economici,  aventi  per
oggetto la prestazione di servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera ll); 
  tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti  tra  una  o  piu'
stazioni appaltanti e  uno  o  piu'  soggetti  economici  aventi  per
oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la   locazione   o
l'acquisto a  riscatto,  con  o  senza  opzione  per  l'acquisto,  di
prodotti.  Un  appalto  di  forniture  puo'   includere,   a   titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; 
  uu)  «concessione  di  lavori»,  un  contratto  a  titolo   oneroso
stipulato per iscritto in  virtu'  del  quale  una  o  piu'  stazioni
appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ((ovvero la  progettazione
esecutiva e l'esecuzione,  ovvero  la  progettazione  definitiva,  la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di  lavori))  ad  uno  o  piu'
operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente
il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o  tale  diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo  al  concessionario
del rischio operativo legato alla gestione delle opere; 
  vv)  «concessione  di  servizi»,  un  contratto  a  titolo  oneroso
stipulato per iscritto in  virtu'  del  quale  una  o  piu'  stazioni
appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la  fornitura  e
la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui  alla
lettera ll) riconoscendo a  titolo  di  corrispettivo  unicamente  il
diritto di gestire i servizi oggetto del  contratto  o  tale  diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo  al  concessionario
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; 
  zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori
o dei servizi sul lato della domanda o sul  lato  dell'offerta  o  di
entrambi, trasferito al ((operatore economico)). Si considera che  il
((operatore economico)) assuma il rischio operativo nel caso in  cui,
in   condizioni   operative   normali,   ((per   tali    intendendosi
l'insussistenza di eventi non  prevedibili))  non  sia  garantito  il
recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti  per  la
gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte
del rischio trasferita al ((operatore economico)) deve comportare una
reale esposizione alle fluttuazioni del mercato  tale  per  cui  ogni
potenziale perdita stimata subita dal ((operatore economico)) non sia
puramente nominale o trascurabile; 
  aaa) «rischio di costruzione», il rischio  legato  al  ritardo  nei
tempi di consegna,  al  non  rispetto  degli  standard  di  progetto,
all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico  nell'opera  e
al mancato completamento dell'opera; 
  bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato alla capacita',
da parte del concessionario, di erogare le  prestazioni  contrattuali
pattuite, sia per volume che per standard di qualita' previsti; 
  ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi  volumi  di
domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il
rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 
  ddd) «concorsi di progettazione», le  procedure  intese  a  fornire
alle   stazioni   appaltanti,    nel    settore    dell'architettura,
dell'ingegneria, del restauro e della tutela  dei  beni  culturali  e
archeologici,  della  pianificazione  urbanistica   e   territoriale,
paesaggistica, naturalistica,  geologica,  del  verde  urbano  e  del
paesaggio forestale agronomico, nonche' nel settore  della  messa  in
sicurezza  e  della  mitigazione  degli  impatti   idrogeologici   ed
idraulici e dell'elaborazione  di  dati,  un  piano  o  un  progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o
senza assegnazione di premi; 
  eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il  contratto  a
titolo oneroso stipulato  per  iscritto  con  il  quale  una  o  piu'
stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori economici per
un periodo determinato in  funzione  della  durata  dell'ammortamento
dell'investimento o delle  modalita'  di  finanziamento  fissate,  un
complesso   di    attivita'    consistenti    nella    realizzazione,
trasformazione, manutenzione e  gestione  operativa  di  un'opera  in
cambio della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,  o
della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo  dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalita'  individuate  nel
contratto, da parte  dell'operatore.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di
comunicazione   previsti   dall'articolo   44,   comma   1-bis,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano  ((,
per i soli profili di tutela della finanza  pubblica,))  i  contenuti
delle decisioni Eurostat; 
  fff)  «equilibrio  economico  e  finanziario»,   la   contemporanea
presenza delle condizioni di convenienza economica  e  sostenibilita'
finanziaria. Per convenienza economica si intende  la  capacita'  del
progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di
generare  un  livello  di  redditivita'  adeguato  per  il   capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la capacita' del
progetto di generare flussi  di  cassa  sufficienti  a  garantire  il
rimborso del finanziamento; 
  ggg) «locazione  finanziaria  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita'», il contratto avente ad oggetto la prestazione  di  servizi
finanziari e l'esecuzione di lavori; 
  hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto mediante il  quale
sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e
la messa a disposizione a favore dell'amministrazione  aggiudicatrice
di un'opera di  proprieta'  privata  destinata  all'esercizio  di  un
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa
a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario  di
assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita'
dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita' previsti  dal
contratto, garantendo  allo  scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la
risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti; 
  iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o  piu'  stazioni
appaltanti e uno o piu' operatori economici, il cui scopo  e'  quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante
un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i  prezzi  e,  se
del caso, le quantita' previste; 
  lll) «diritto  esclusivo»,  il  diritto  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una disposizione legislativa  o  regolamentare  o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile  con  i  Trattati,
avente  l'effetto  di  riservare  a  un  unico  operatore   economico
l'esercizio di  un'attivita'  e  di  incidere  sostanzialmente  sulla
capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
  mmm)  «diritto  speciale»,  il  diritto  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una disposizione legislativa  o  regolamentare  o
disposizione amministrativa pubblicata  compatibile  con  i  trattati
avente l'effetto di  riservare  a  due  o  piu'  operatori  economici
l'esercizio di  un'attivita'  e  di  incidere  sostanzialmente  sulla
capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
  nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una  stazione
appaltante, su  cui  sono  pubblicati  gli  atti  e  le  informazioni
previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato V; 
  ooo)  «documento  di  gara»,  qualsiasi  documento  prodotto  dalle
stazioni  appaltanti  o  al  quale  le  stazioni   appaltanti   fanno
riferimento per descrivere  o  determinare  elementi  dell'appalto  o
della  procedura,  compresi   il   bando   di   gara,   l'avviso   di
preinformazione, nel  caso  in  cui  sia  utilizzato  come  mezzo  di
indizione  di  gara,  l'avviso  periodico  indicativo  o  gli  avvisi
sull'esistenza  di  un  sistema  di  qualificazione,  le   specifiche
tecniche,  il  documento  descrittivo,  le  condizioni   contrattuali
proposte, i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di
candidati e offerenti, le informazioni  sugli  obblighi  generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari; 
  ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle
stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa  riferimento
per descrivere o determinare gli elementi della concessione  o  della
procedura, compresi il bando di concessione, i  requisiti  tecnici  e
funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati  per
la presentazione di documenti da parte di candidati e  offerenti,  le
informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli  eventuali
documenti complementari; 
  qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore  di
lavoro il rispetto di determinati standard di  protezione  sociale  e
del lavoro come  condizione  per  svolgere  attivita'  economiche  in
appalto o in concessione  o  per  accedere  a  benefici  di  legge  e
agevolazioni finanziarie; 
  rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,  l'affidamento  di
lavori, servizi o forniture o  incarichi  di  progettazione  mediante
appalto; l'affidamento di  lavori  o  servizi  mediante  concessione;
l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee; 
  sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento  in  cui  ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta; 
  ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle  quali
ogni operatore economico  puo'  chiedere  di  partecipare  e  in  cui
possono  presentare  un'offerta  soltanto  gli  operatori   economici
invitati dalle stazioni appaltanti, con le  modalita'  stabilite  dal
presente codice; 
  uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in  cui  le
stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti
e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto; 
  vvv) «dialogo competitivo»,  una  procedura  di  affidamento  nella
quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura, al fine di elaborare una o piu'  soluzioni  atte  a
soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati  selezionati  sono  invitati  a  presentare   le   offerte;
qualsiasi operatore economico puo' chiedere  di  partecipare  a  tale
procedura; 
  zzz) «sistema  telematico»,  un  sistema  costituito  da  soluzioni
informatiche e di telecomunicazione  che  consentono  lo  svolgimento
delle procedure di cui al presente codice; 
  aaaa)  «sistema  dinamico  di   acquisizione»,   un   processo   di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di  uso  corrente,
le  cui  caratteristiche   generalmente   disponibili   sul   mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto  per  tutta
la sua durata a  qualsivoglia  operatore  economico  che  soddisfi  i
criteri di selezione; 
  bbbb)  «mercato  elettronico»,  uno  strumento  di  acquisto  e  di
negoziazione che consente acquisti telematici per  importi  inferiori
alla soglia di  rilievo  europeo  basati  su  un  sistema  che  attua
procedure di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via
telematica; 
  cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di  acquisizione  che  non
richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra  gli
strumenti di acquisto: 
  1) le convenzioni quadro di cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della  normativa  vigente,
da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 
  2) gli accordi quadro stipulati da centrali di  committenza  quando
gli  appalti  specifici  vengono  aggiudicati  senza  riapertura  del
confronto competitivo; 
  3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel
caso di acquisti effettuati a catalogo; 
  dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti  di  acquisizione  che
richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra  gli
strumenti di negoziazione: 
  1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso
in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con  riapertura  del
confronto competitivo; 
  2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato  da  centrali  di
committenza; 
  3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel
caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 
  4) i sistemi realizzati da centrali  di  committenza  che  comunque
consentono lo svolgimento  delle  procedure  ai  sensi  del  presente
codice; 
  eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di
negoziazione»,  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  gestiti
mediante un sistema telematico; 
  ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su
un  dispositivo  elettronico  di  presentazione   di   nuovi   prezzi
modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti  taluni  elementi
delle offerte, che interviene dopo  una  prima  valutazione  completa
delle offerte permettendo che la loro  classificazione  possa  essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico; 
  gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni  effettuate  dalle
stazioni appaltanti con materiali  e  mezzi  propri  o  appositamente
acquistati o noleggiati  e  con  personale  proprio  o  eventualmente
assunto per l'occasione, sotto  la  direzione  del  responsabile  del
procedimento; 
  hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive  o  interconnesse,
compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la  produzione,  gli
scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione  e  la
manutenzione,  della  vita  del  prodotto  o  del  lavoro   o   della
prestazione del servizio, dall'acquisizione  della  materia  prima  o
dalla  generazione  delle  risorse  fino   allo   smaltimento,   allo
smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione; 
  iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato
con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o
le procedure in questione soddisfano determinati requisiti; 
  llll) «requisiti  per  l'etichettatura»,  i  requisiti  che  devono
essere  soddisfatti  dai  lavori,  prodotti,  servizi,   processi   o
procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura; 
  mmmm)  «fornitore  di  servizi  di  media»,  la  persona  fisica  o
giuridica che assume la responsabilita' editoriale della  scelta  del
contenuto  audiovisivo  del  servizio  di  media  audiovisivo  e   ne
determina le modalita' di organizzazione; 
  nnnn)  «innovazione»,  l'attuazione  di  un  prodotto,  servizio  o
processo nuovo o che ha subito significativi  miglioramenti  tra  cui
quelli relativi ai processi  di  produzione,  di  edificazione  o  di
costruzione  o   quelli   che   riguardano   un   nuovo   metodo   di
commercializzazione  o  organizzativo   nelle   prassi   commerciali,
nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne; 
  oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto  o  di
un catalogo stabilito da un fornitore di  servizi  di  media  la  cui
forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e  al  contenuto
della  radiodiffusione  televisiva.   Sono   compresi   i   programmi
radiofonici e i materiali  ad  essi  associati.  Non  si  considerano
programmi le  trasmissioni  meramente  ripetitive  o  consistenti  in
immagini fisse; 
  pppp) «mezzo elettronico», un mezzo  che  utilizza  apparecchiature
elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la  trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici  o  altri
mezzi elettromagnetici; 
  qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
  rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i  servizi  forniti,
di norma a pagamento, consistenti  esclusivamente  o  prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni  elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi  di  trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di  comunicazione  elettronica  o  che  esercitano  un
controllo editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a) del decreto legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica; 
  ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel  quadro
dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round; 
  tttt) «Vocabolario comune per gli appalti  pubblici»,  CPV  (Common
Procurement Vocabulary),  la  nomenclatura  di  riferimento  per  gli
appalti  pubblici  adottata  dal  regolamento  (CE)   n.   2195/2002,
assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre  nomenclature
esistenti; 
  uuuu) «codice» , il presente decreto  che  disciplina  i  contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture; 
  vvvv)  «servizi  di  architettura  e  ingegneria  e  altri  servizi
tecnici», i servizi riservati ad operatori  economici  esercenti  una
professione regolamentata ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva
2005/36/CE ((;)) 
  zzzz)  «categorie  di  opere  generali»  le  opere   e   i   lavori
caratterizzati da una pluralita' di  lavorazioni  indispensabili  per
consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte; 
  ((aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere  e  i  lavori
che,  nell'ambito   del   processo   realizzativo,   necessitano   di
lavorazioni caratterizzate  da  una  particolare  specializzazione  e
professionalita';)) 
  bbbbb)  «opere  e  lavori  puntuali»  quelli  che  interessano  una
limitata area di territorio; 
  ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati  al  movimento
di persone e beni  materiali  e  immateriali,  presentano  prevalente
sviluppo  unidimensionale   e   interessano   vaste   estensioni   di
territorio; 
  ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo  contrattuale  si
riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e  come  dedotta
dal contratto; 
  eeeee) «appalto a misura»  qualora  il  corrispettivo  contrattuale
viene determinato applicando alle  unita'  di  misura  delle  singole
parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto; 
  fffff) «aggregazione»,  accordo  fra  due  o  piu'  amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di  alcune
o di tutte le  attivita'  di  programmazione,  di  progettazione,  di
affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori; 
  ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di  appalto  da
aggiudicare anche con separata ed  autonoma  procedura,  definito  su
base   qualitativa,   in   conformita'   alle   varie   categorie   e
specializzazioni  presenti  o  in  conformita'  alle   diverse   fasi
successive del progetto ((;)) 
  ((ggggg-bis)  «principio  di  unicita'  dell'invio»,  il  principio
secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola  volta  a  un  solo
sistema informativo, non puo' essere richiesto  da  altri  sistemi  o
banche  dati,  ma  e'  reso  disponibile  dal   sistema   informativo
ricevente.  Tale  principio   si   applica   ai   dati   relativi   a
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte
le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti  pubblici
soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in  tutto  o
in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente  codice  obblighi
di comunicazione a una banca dati; 
  ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei  tre  livelli
di sviluppo della  progettazione,  delle  originarie  caratteristiche
spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; 
  ggggg-quater)  «documento   di   fattibilita'   delle   alternative
progettuali», il documento in cui sono individuate ed  analizzate  le
possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui  si  da'  conto
della  valutazione  di  ciascuna  alternativa,   sotto   il   profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche'  sotto  il  profilo
tecnico ed economico; 
  ggggg-quinquies) «programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
servizi», il documento che le amministrazioni  adottano  al  fine  di
individuare gli acquisti di  forniture  e  servizi  da  disporre  nel
biennio, necessari  al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
valutati dall'amministrazione preposta; 
  ggggg-sexies)  «programma  triennale  dei  lavori   pubblici»,   il
documento che le amministrazioni adottano al fine  di  individuare  i
lavori da avviare nel  triennio,  necessari  al  soddisfacimento  dei
fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; 
  ggggg-septies)  «elenco  annuale  dei   lavori»,   l'elenco   degli
interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici  di
riferimento,  da  avviare  nel  corso  della  prima  annualita'   del
programma stesso; 
  ggggg-octies) «elenco annuale delle  acquisizioni  di  forniture  e
servizi», l'elenco delle acquisizioni  di  forniture  e  dei  servizi
ricompresi nel programma biennale  di  riferimento,  da  avviare  nel
corso della prima annualita' del programma stesso; 
  ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene  redatto
ed  approvato   dall'amministrazione   in   fase   antecedente   alla
programmazione dell'intervento e che individua, sulla base  dei  dati
disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento
da realizzare gli obiettivi  generali  da  perseguire  attraverso  la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti
a  base  dell'intervento,  le  specifiche  esigenze   qualitative   e
quantitative   che   devono   essere   soddisfatte   attraverso    la
realizzazione dell'intervento,  anche  in  relazione  alla  specifica
tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; 
  ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che  indica,
in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli
aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che  deve  assicurare
l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in  termini  di
requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone  la
soglia  minima  di  qualita'  da  assicurare  nella  progettazione  e
realizzazione; 
  ggggg-undecies) «cottimo»,  l'affidamento  della  sola  lavorazione
relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice  in
possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione  necessari
in relazione all'importo totale dei lavori affidati al  cottimista  e
non all'importo del  contratto,  che  puo'  risultare  inferiore  per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto  o  in  parte,  di
materiali,   di   apparecchiature   e   mezzi   d'opera   da    parte
dell'appaltatore.))