DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 26 
 
              (Verifica preventiva della progettazione) 
 
  1. La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  ai  lavori,
verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai  documenti  di
cui all'articolo 23,  nonche'  la  loro  conformita'  alla  normativa
vigente. 
  2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima  dell'inizio  delle
procedure di affidamento; nei casi in cui e' consentito l'affidamento
congiunto  di  progettazione  ed  esecuzione,   la   verifica   della
progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima  dell'inizio
dei lavori. 
  3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui  al
comma  6,  prima  dell'approvazione  e  in  contraddittorio  con   il
progettista, verificano  la  conformita'  del  progetto  esecutivo  o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al  progetto  di
fattibilita'.  Al  contraddittorio  partecipa  anche  il  progettista
autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine
a tale conformita'. 
  4. La verifica accerta in particolare: 
  a) la completezza della progettazione; 
  b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti  i  suoi
aspetti; 
  c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta; 
  d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; 
  e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di  varianti  e  di
contenzioso; 
  f) la  possibilita'  di  ultimazione  dell'opera  entro  i  termini
previsti; 
  g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
  h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
  i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta. 
  5. Gli oneri derivanti  dall'accertamento  della  rispondenza  agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per  la
realizzazione delle opere. 
  6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti soggetti: 
  a) per i lavori di importo pari o  superiore  a  venti  milioni  di
euro, da organismi di controllo  accreditati  ai  sensi  della  norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
  b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino
alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla  lettera
a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano  di  un  sistema
interno di controllo di qualita' ((ovvero dalla  stazione  appaltante
nel caso in cui disponga  di  un  sistema  interno  di  controllo  di
qualita')); ((12)) 
  c)  per  i  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia   di   cui
all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo'  essere
effettuata dagli uffici tecnici  delle  stazioni  appaltanti  ove  il
progetto sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo  di
qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
  d) per i lavori di importo inferiore  a  un  milione  di  euro,  la
verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. 
  7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e'  incompatibile  con
lo  svolgimento,  per  il  medesimo   progetto,   dell'attivita'   di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa,  della
direzione lavori e del collaudo. 
  8. La validazione del progetto posto  a  base  di  gara  e'  l'atto
formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La  validazione  e'
sottoscritta  dal  responsabile  del  procedimento   e   fa   preciso
riferimento  al  rapporto  conclusivo  del  soggetto  preposto   alla
verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il  bando
e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono  contenere
gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto  a  base  di
gara. 
  8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo  ed  eventualmente  il
progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti,  prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione,  all'attivita'
di verifica. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che la
presente modifica si applica "alle procedure i cui  bandi  o  avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".