DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
     ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) 
                                                               ((48)) 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art.  225,  comma
9) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi  ai  procedimenti  in
corso. A  tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso
in cui l'incarico di redazione del progetto di  fattibilita'  tecnico
economica sia stato formalizzato prima della data in  cui  il  codice
acquista   efficacia,   la   stazione   appaltante   puo'   procedere
all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  lavori
sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  oppure
sulla base di un progetto definitivo redatto ai  sensi  dell'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto  legislativo  n.
50 del 2016". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 226,  comma  2)  che  "A  decorrere
dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo
229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016 continuano  ad  applicarsi  esclusivamente  ai  procedimenti  in
corso. A tal fine, per procedimenti in  corso  si  intendono:  a)  le
procedure e i contratti per i quali i  bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice la procedura di scelta del contraente siano  stati  pubblicati
prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  le  procedure  e  i
contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice  acquista
efficacia, siano stati  gia'  inviati  gli  avvisi  a  presentare  le
offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del  contributo
di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati
comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni  o
atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per  le  procedure  di  accordo  bonario  di  cui  agli
articoli 210 e 211, di  transazione  e  di  arbitrato,  le  procedure
relative a controversie aventi a oggetto contratti  pubblici,  per  i
quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in
cui il codice acquista efficacia, ovvero,  in  caso  di  mancanza  di
pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare  le  offerte
siano stati inviati prima della suddetta data".