DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 04/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-2017
al: 30-6-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 21 
 
 
(( (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) )) 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei  lavori
pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza  con
il  bilancio  ((e,  per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme   che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti)). 
  2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione
triennale di cui al comma 1, ai fini del  loro  completamento  ovvero
per l'individuazione di soluzioni alternative  quali  il  riutilizzo,
anche ridimensionato, la cessione a titolo di  corrispettivo  per  la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
  3.  Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore  stimato  sia
pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa  attribuzione  del
codice unico di progetto di  cui  all'articolo  11,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i
quali  deve  essere  riportata  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo
pari  o  superiore  a  1.000.000  euro,  ai   fini   dell'inserimento
nell'elenco  annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano
preventivamente il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica.
((Ai   fini   dell'inserimento   nel    programma    triennale,    le
amministrazioni   aggiudicatrici   approvano   preventivamente,   ove
previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali,
di cui all'articolo 23, comma 5.)) 
  4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le  amministrazioni
aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli  interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione
o di partenariato pubblico privato. 
  5. Nell'elencazione delle  fonti  di  finanziamento  sono  indicati
anche i beni immobili  disponibili  che  possono  essere  oggetto  di
cessione. Sono, altresi', indicati  i  beni  immobili  nella  propria
disponibilita'  concessi  in  diritto  di  godimento,  a  titolo   di
contributo, la  cui  utilizzazione  sia  strumentale  e  tecnicamente
connessa all'opera da affidare in concessione. 
  6. Il programma biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.  Nell'ambito
del  programma,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano   i
bisogni che possono  essere  soddisfatti  con  capitali  privati.  Le
amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di  ottobre,
l'elenco  delle  acquisizioni  di  forniture  e   servizi   d'importo
superiore a 1  milione  di  euro  che  prevedono  di  inserire  nella
programmazione  biennale  al  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e  delle  attivita'
ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici
e di connettivita' le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  7. Il programma biennale degli acquisti di  beni  e  servizi  e  il
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,   nonche'   i   relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul  profilo  del  committente,
sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche  tramite
i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome  di
cui all'articolo 29, comma 4. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  previo  parere  del  CIPE,  ((d'intesa   con   la
Conferenza)) unificata sono definiti: 
  a) le modalita' di  aggiornamento  dei  programmi  e  dei  relativi
elenchi annuali; 
  b) i criteri per la definizione  degli  ordini  di  priorita',  per
l'eventuale  suddivisione  in  lotti  funzionali,  nonche'   per   il
riconoscimento delle  condizioni  che  consentano  di  modificare  la
programmazione e  di  realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un
acquisto non previsto nell'elenco annuale; 
  c) i criteri e le modalita' per  favorire  il  completamento  delle
opere incompiute; 
  d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello
di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 
  e) gli schemi  tipo  e  le  informazioni  minime  che  essi  devono
contenere, ((individuate)) anche in coerenza con gli  standard  degli
obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti; 
  f) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione  dell'attivita'
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali  le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 
  ((8-bis. La disciplina del presente articolo non  si  applica  alla
pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti  aggregatori  e  delle
centrali di committenza.)) 
  9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
8, si applica l'articolo 216, comma 3.