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DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6

Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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vigente al 09/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi;
Vista la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;
Vista la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 ottobre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette:
a) a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonché ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
b) ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
2. Il presente decreto disciplina:
a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
b) alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;
c) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
d) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
e) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;
f) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Art. 6 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;
b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;
d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;
e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;
g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;
h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.
3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale e successive modificazioni) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni così recita:
"Art. 14 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- La direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie Speciale U.E. n. 15 del 21 febbraio 2008.
- La direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 pubblicata nella G.U.U.E. 5 luglio 2011, n. L 176.
- La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 è pubblicata nella G.U.U.E. del 29 aprile 2014, n. L 127
- La direttiva 2014/109/UE della Commissione del 10 ottobre 2014 è pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2014, n. L 360.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 (Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2003, n. 169.

Note all'art. 1:
- La legge 18 marzo 2008 n. 75 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2008, n. 91, S.O.